Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N°

133

del

22.12.2004

 

Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. ANNO 2005:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge n° 662 del 23.12.1996, che ha modificato radicalmente la normativa relativa alla determinazione delle aliquote I.C.I. e delle detrazioni per la prima abitazione, rispetto al disposto del D.Lgs. n° 504/1992 e della Legge n° 537/1993;

VISTA l’ulteriore modifica all’art. 3, comma 55, della Legge n° 662/1996, introdotta dal D.L. 11.03.1997 n° 50, convertito in Legge n° 122 del 09.05.1997, la quale prevede la possibilità di concedere ulteriori detrazioni anche a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, individuate con deliberazione di competente organo comunale;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di diversificare l’aliquota I.C.I. 2005 con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, così come previsto dall’art. 3, comma 53 della Legge 662/96;

RITENUTO altresì compatibile con l’equilibrio di bilancio la determinazione di detrazione per l’abitazione principale superiore a quella prevista per legge (€ 103,29), solo per soggetti in condizioni di particolare disagio economico, i cui redditi non superino quelli indicati nell’allegata tabella "A", ai sensi anche di quanto previsto dal P.S.A. approvato con deliberazione C.C. n°17 del 13.04.2004;

RITENUTO altresì opportuno avvalersi di quanto previsto dall’art. 3, comma 56, della Legge n° 662/1996 e dall’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento comunale sull’imposta sugli immobili;

VERIFICATO il gettito del tributo dell’anno in corso, con riferimento alla proiezione dei dati acquisiti dal concessionario della riscossione delle imposte ed in base all’introito della prima rata, è previsto un gettito, per l’anno 2004 di Euro 770.000,00=(settecentosettantamila/00) al lordo delle commissioni del concessionario e per l’anno 2005 di € 830.000,00=(ottocentotrentamila/00);

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 18.08.2000 n° 267;

ACCERTATA, pertanto, la competenza della Giunta Comunale nell’adozione della presente deliberazione;

VISTO il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli immobili, ai sensi dell’art. 59 L. 446/97 approvato con deliberazione C.C. n° 37 del 17.11.2000, modificato con deliberazioni C.C. N° 55 del 21.12.2001, n° 40 del 29.09.2004;

AVUTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell’Area Contabile, Finanziaria e Tributaria, Biancardi dott.ssa Anna, ai sensi dell’art. 49 , co. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

AVUTO il giudizio di conformità giuridica espresso dal Segretario Comunale Randazzo dott.ssa Rosa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto nei modi di legge

DELIBERA

  1. di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di approvare, per l’anno 2005, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per tutte le tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale;
  3. di approvare, per l’anno 2005, l’aliquota per abitazione principale nella misura del 5 (cinque) per mille, dando atto che tale aliquota agevolata si estende agli immobili di pertinenza all’abitazione principale;
  4. di determinare in € 105,00=(centocinque/00) la detrazione per l’abitazione principale, in ragione d’anno, così disposta dall’art. 3, comma 55 della Legge n° 662/1996;
  5. di prevedere e determinare per l’anno 2005, un’ulteriore detrazione, rispetto a quella di cui al punto precedente, di € 105,00=(centocinque/00) per gli immobili adibiti ad abitazione principale di proprietari con i requisiti di cui all’allegato "A", ai sensi dell’art. 3, comma 55.3, della Legge n° 662/1996;
  6. di prevedere a seguito delle aliquote e detrazioni così determinate, un gettito per l’anno 2005 di € 830.000,00=;
  7. di considerare abitazione principale (ai sensi dell’art. 3, comma 56 della Legge n° 662/1996) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituzioni di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti occupata e (ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento) l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti ed affini in linea diretta entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale;
  8. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
  9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che, a tal fine, la votazione è stata unanime.