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□ COPIA |
□ COPIA destinata ad usi inerenti la carica di Capogruppo consiliare |
L’anno DUEMILASETTE, addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 17.00, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’autonomia degli Enti Locali, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali. All’appello risultano:
1 - FERRARI MAURIZIO sindaco SI
2 - MATTINZOLI ALESSANDRO vice sindaco SI
3 - BIANCHI PIER LUIGI assessore SI
4 - AZZONI LUCA consigliere SI
5 - LAVELLI LUISA assessore SI
6 - ROSA STELLA consigliere SI
7 - PONZA VIRGILIO consigliere SI
8 - SIGNORI GIORDANO GUIDO assessore SI
9 - PADOVAN MASSIMO assessore SI
10 - BISOLI ROBERTA consigliere SI
11 - NOCERA MICHELE ANTONIO consigliere SI
12 - TONIOLO PATRIZIA consigliere SI
13 - GARLASCHI DONATELLA consigliere SI
14 - BUSTI GABRIELE consigliere SI
15 - VISCONTI PIETRO MARIO consigliere SI
16 - PELLICCIOTTI Emilio consigliere SI
17 - WILDE MASSIMO consigliere SI
TOTALE 17
Assiste l’adunanza il dott. Andrea CACIOPPO, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sindaco, Maurizio FERRARI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 1, comma 156, della Legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), ha stabilito che la competenza ad adottare le aliquote e detrazioni di imposta sia il Consiglio Comunale e non più la Giunta;
Visti gli artt. 1 – 18 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto l’art. 3, comma 53, della Legge n. 662 del 23.12.96 con il quale è stato sostituito l’art.6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, concernente la determinazione delle aliquote I.C.I. ;
Visto, inoltre, l’art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23.12.96 con il quale è stato sostituito l’art.8 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni relativo alle riduzioni e detrazioni in materia di I.C.I.;
Richiamato il Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l'art. 58;
Accertato che la misura dell'aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e che può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle aliquote d’imposta per l’anno 2008;
Visto il vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” approvato con consiliare n. 26 del 30.03.2005, come modificato dalla consiliare n. 74 de 20.12.2006;
Sentiti gli interventi del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito e dato atto che la trascrizione della registrazione, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, viene depositata agli atti presso l’ufficio Segreteria;
Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'Area Amministrativo - Finanziaria, dott. Marco Scardeoni;
Individuato il Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e/o integrazioni, nella persona del dott. Marco Scardeoni;
Tutto ciò premesso, con n. 16 voti favorevoli e n. 1 astenuto (cons. Bisoli) su n. 17 consiglieri presenti,
D E L I B E R A
1 – Di riconfermare per l'anno 2008, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura deliberata per il 2007 con provvedimento di Giunta n. 186 del 20.12.2006;
2 - La misura della detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 2008, viene pertanto confermata nella misura di:
- € 258,23 per le unità immobiliari di categoria A8;
- € 1.200,00 per tutte le altre categorie,
come meglio evidenziato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
3 - Di disporre che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00, la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di previsione per l’anno 2008;
4 - Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi e ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 alla Direzione Generale della Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
C:\ \Documenti\CONSIGLIO\delib-2007\069.doc
ALIQUOTE ICI – ANNO 2008
A) - 5 per mille aliquota ridotta: per l’unità immobiliare, e relative pertinenze, di cui all’art. 12 comma 1 – punto “b” del vigente Regolamento Comunale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, persona fisica, residente nel territorio comunale, in conformità alle risultanze anagrafiche;
Per le suddette unità immobiliari si applica una detrazione pari a :
€ 258,23 per le categorie A8
€ 1.200,00 per tutte le altre categorie.
B) 5 per mille aliquota ridotta: per unità immobiliari, e relative pertinenze, di cui all’art. 12 comma 1 – punto “b” del vigente Regolamento Comunale, adibite ad abitazione, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado e al coniuge legalmente separato o divorziato, utilizzate quale residenza principale dagli stessi, in conformità alle risultanze anagrafiche. Il soggetto passivo d’imposta, per usufruire dell’aliquota ridotta, “pena decadenza”, deve farne espressa richiesta su appositi modelli, predisposti dall’Ufficio competente, attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, da presentare per ogni anno di imposta entro il termine utile del 16 dicembre.
C) 5 per mille aliquota ridotta: per unità immobiliari e relative pertinenze di cui all’art. 12 comma 1 – punto “b” del vigente Regolamento Comunale, adibite ad abitazione, affittate a residenti, in conformità alle risultanze anagrafiche, con contratto pluriennale registrato. Il soggetto passivo d’imposta, per usufruire dell’aliquota ridotta, “pena decadenza”, deve farne espressa richiesta su appositi modelli, predisposti dall’Ufficio competente, attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, da presentare per ogni anno di imposta entro il termine utile del 16 dicembre.
D) 6,5 per mille aliquota ordinaria: per tutte le unità immobiliari non rientranti nei punti A-B-C e per le aree.
N.B.: Art. 12, comma 1 – punto “b“ del vigente Regolamento Comunale:
“classificate nelle categorie catastali C/2 ( cantine e locali di deposito ), C/6 ( garage posto auto ecc. ) e C/7 ( tettoie chiuse e aperte ) purchè ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare e un solo C/6 al di fuori dell’edificio o del complesso se tale condizione viene comunicata, su appositi modelli, all’Ufficio competente”.