DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 186 DEL 20/12/06
OGGETTO: ALIQUOTA I.CI. PER L’ANNO 2007 – DELIBERAZIONE IN MERITO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli artt. 1 – 18 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto l’art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23.12.96, con il quale è stato sostituito l’art.6 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, relativo alla determinazione delle aliquote I.C.I;
Visto l’art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23.12.96, con il quale è stato sostituito l’art.8 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni relativo alle riduzioni e detrazioni in materia di I.C.I.;
Visto, inoltre, il Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l'art. 58;
Accertato che la misura dell'aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e che può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Ritenuto di determinare per l’anno 20076 le aliquote d’imposta e la detrazione per l’abitazione principale;
Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'Area Amministrativo - Finanziaria, dott. Marco Scardeoni;
Individuato il Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e/o integrazioni, nella persona del dott. Marco Scardeoni;
Vistol’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Tutto ciò premesso, con votazione favorevole unanime,
D E L I B E R A
1 – Di determinare per l'anno 2007, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come meglio evidenziato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
2 - La misura della detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 2007, viene stabilita nella misura di € 258,23 per le unità immobiliari di categoria A8 e nella misura di € 1.200,00 per tutte le altre categorie;
3 - Di disporre che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00, la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di previsione;
4 - Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi e ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 alla Direzione Generale della Fiscalità locale del Ministero delle Finanze;
Con separata votazione favorevole unanime,
DELIBERA
immediatamente infine, di dichiarare il presente provvedimento esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
C:\Documenti\GIUNTA-CO\gc-2003\181.doc
ALIQUOTE ICI – ANNO 2007
(approvate con deliberazione di G.C. n. 186 del 20/12/2006)
A) - 5 per mille aliquota ridotta: per l’unità immobiliare, e relative pertinenze, di cui all’art. 12 comma 1 – punto “b” del vigente Regolamento Comunale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, persona fisica, residente nel territorio comunale, in conformità alle risultanze anagrafiche;
Per le suddette unità immobiliari si applica una detrazione pari a :
€ 258,23 per le categorie A8
€ 1.200,00 per tutte le altre categorie.
B) - 5 per mille aliquota ridotta: per unità immobiliari, e relative pertinenze, di cui all’art. 12 comma 1 – punto “b” del vigente Regolamento Comunale, adibite ad abitazione, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado e al coniuge legalmente separato o divorziato, utilizzate quale residenza principale dagli stessi, in conformità alle risultanze anagrafiche. Il soggetto passivo d’imposta, per usufruire dell’aliquota ridotta , “pena decadenza”, deve farne espressa richiesta su appositi modelli, predisposti dall’Ufficio competente, attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, da presentare per ogni anno di imposta entro il termine utile del 16 dicembre.
C) - 5 per mille aliquota ridotta: per unità immobiliari e relative pertinenze di cui all’art. 12 comma 1 – punto “b” del vigente Regolamento Comunale, adibite ad abitazione, affittate a residenti, in conformità alle risultanze anagrafiche, con contratto pluriennale registrato. Il soggetto passivo d’imposta, per usufruire dell’aliquota ridotta, “pena decadenza”, deve farne espressa richiesta su appositi modelli, predisposti dall’Ufficio competente, attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, da presentare per ogni anno di imposta entro il termine utile del 16 dicembre.
D) - 6,5 per mille aliquota ordinaria: per tutte le unità immobiliari non rientranti nei punti A-B-C
e per le aree.
N.B. Art. 12, comma 1 – punto “b“ del vigente Regolamento Comunale: “classificate nelle categorie catastali C/2 ( cantine e locali di deposito ), C/6 ( garage posto auto ecc. ) e C/7 ( tettoie chiuse e aperte ) purchè ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare e un solo C/6 al di fuori dell’edificio o del complesso se tale condizione viene comunicata, su appositi modelli, all’Ufficio competente”.