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TERRENI AGRICOLI:
I terreni agricoli, per il Comune di SAN FELICE DEL BENACO, sono esenti dall'imposizione I.C.I., in quanto questo Comune, è compreso nella delimitazione di territorio montano o collinare stabilita dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
* Se il terreno è individuato come area fabbricabile nel P.R.G. in vigore, anche se di fatto è diversamente utilizzato, lo stesso è soggetto al pagamento dell'I.C.I. quale area fabbricabile.
ALIQUOTA I.C.I. COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO ANNO 2007: DOPPIA ALIQUOTA:
Aliquota |
Casistica |
Detrazione |
4 (QUATTRO) PER MILLE |
APPLICABILE AI SOGGETTI PASSIVI PERSONE FISICHE, SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, RESIDENTI NEL COMUNE, PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE |
€ 103,29 ANNUI |
Ai sensi del nostro Regolamento ICI, sono considerati abitazione principale anche i seguenti immobili, ai quali sarà pertanto applicata l'ALIQUOTA RIDOTTA DEL 4 PER MILLE:
A) LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, anche se accatastate in via autonoma (garage, posto auto, cantina ecc. -cfr. CAT. C6), purché il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione, sia lo stesso delle pertinenze, e purché queste ultime siano nello stesso edificio dell'abitazione o risultino tali dalla scheda catastale; |
B) GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO, senza che esista un diritto reale di godimento, A GENITORI E FIGLI (in sede di prima applicazione di tale casistica agevolativa, è necessario presentare all’Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti l’applicazione dell’agevolazione medesima. L’apposita modulistica è reperibile presso l’Ufficio Tributi. La presentazione della dichiarazione in questione è necessaria anche da parte di chi sta già utilizzando l’agevolazione da alcuni anni, ma che non l’ha mai presentata); |
C) LE ABITAZIONI NON LOCATE, di ANZIANI RICOVERATI PERMANENTEMENTE IN ISTITUTI DI RICOVERO. |
Aliquota |
Casistica |
Detrazione |
7 (SETTE) PER MILLE |
APPLICABILE A TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI E TUTTE LE ALTRE CASISTICHE (IVI COMPRESE LE AREE FABBRICABILI). |
Nessuna |
CALCOLO DELL'IMPOSTA: BASE IMPONIBILE MOLTIPLICATA PER L'ALIQUOTA DI CUI
SOPRA
ESENZIONI: * FABBRICATI DELLO STATO, REGIONI, ENTI PUBBLICI, NON DESTINATI ESLUSIVAMENTE A FINI ISITUZIONALI, PURCHE' NON LOCATI
* FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE DA E1 A E9
* FABBRICATI DESTINATI AD USI CULTURALI
* FABBRICATI DESTINATI AL CULTO
* FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI OD INABITABILI CHE SONO STATI RECUPERATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI
* TERRENI SITUATI IN AREE MONTANE O DI COLLINA CLASSIFICATI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 27.12.1977 N. 984
RIDUZIONI: L'IMPOSTA E' RIDOTTA DEL 50% PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI
OD INABITABILI (l'inagibilità o l'inabitabilità devono essere certificate da appositi do-
cumenti tecnici, oppure mediante autocertificazione)
*N.B. : Per gli immobili, per i quali sia stata emessa ORDINANZA DI SGOMBERO, a seguito del TERREMOTO DEL 24.11.2004, fino a REVOCA della medesima ordinanza, dovrà essere versata l’imposta ridotta del 50%, applicando l’aliquota ordinaria del 7 PER MILLE e SENZA l’applicazione della DETRAZIONE, anche per gli immobili solitamente adibiti a dimora abituale.
DETRAZIONI D'IMPOSTA: *L'IMPOSTA E' RIDOTTA DI € 103,29. ANNUI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (dimora abituale)
* LA CIFRA DI € 103,29. E' RAPPORTATA AL PERIODO ED ALLA QUOTA DI POSSESSO.
* IN CASO DI COMPROPRIETARI AVENTI DIRITTO ALLA DETRAZIONE PER LA DIMORA ABITUALE, LA CIFRA DI € 103,29. VA DIVISA IN PARTI UGUALI TRA GLI AVENTI DIRITTO.
* LA DETRAZIONE E' UTILIZZABILE FINO A CONCORRENZA DELLA SOMMA DI IMPOSTA DA VERSARE;
* NON DA' DIRITTO ALLA COSTITUZIONE DI CREDITI.
* La detrazione si applica anche ai precedenti immobili di cui alle lettere A), B). C), nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari, ai quali, tuttavia, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille.
In particolare, per le PERTINENZE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, è utilizzabile solo il residuo di detrazione che non si è usato per la parte abitativa.
* Per i cittadini italiani residenti all'estero, è considerata abitazione principale, ai fini
dell' I.C.I., l'unità immobiliare posseduta nello Stato Italiano, purché non locata.
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