Comune di San Felice del Benaco

                            Provincia di Brescia

                  Via XX Settembre n. 11  -  c.a.p. 25010

      Centralino:   Tel. 0365/558611  - Telefax  0365/558623

AREA  CONTABILE

Settore  Tributi

 

 

GUIDA    AL   VERSAMENTO   DELL'I.C.I.-ANNO 2006

 

OGGETTO DELL'IMPOSTA:             * FABBRICATI

                                                           * AREE FABBRICABILI

                                                           * TERRENI AGRICOLI (esenti per il Comune di San Felice d/B.)

SOGGETTI PASSIVI: *PROPRIETARIO DEI BENI DI CUI SOPRA

                                   * TITOLARE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO

                                    * TITOLARE DEL DIRITTO DI USO

                                    * TITOLARE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE

                                    * TITOLARE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

                                    * TITOLARE DEL DIRITTO DI ENFITEUSI

                                    * SOGGETTI CHE HANNO PRESO IMMOBILI IN LOCAZIONE

                                    FINANZIARIA

                                    * CONCESSIONARI DI BENI DEMANIALI  (a decorrere dall’esercizio 2001)

 

 

FABBRICATI:

BASE IMPONIBILE: RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5%  come previsto dalla Legge Finanziaria del 1997 (per i fabbricati iscritti in catasto)

* Per i fabbricati non iscritti in catasto utilizzare i dati di   fabbricati   similari,   per   la  determinazione della

rendita.

                                                                            

AREE FABBRICABILI:

BASE IMPONIBILE: VALORE VENALE IN COMMERCIO AL 1.1.2006

* Se trattasi di fabbricati in costruzione o di fabbricati interessati a piani di recupero, finché        il fabbricato

non è ultimato,   ai   fini   dell'I.C.I.  si considera    come area fabbricabile e si adotta come base imponibile il

valore dell'area.

 

*I VALORI MINIMI delle AREE EDIFICABILI, per l’anno 2006, ai fini dell’attività accertativa, sono i seguenti:

 

Z O N E

I M P O R T O

A) ZONA FASCIA A LAGO, COMPRESA LA LOCALITA’ PARADISO

EURO 85,22/MQ.

B) ZONA CASE SPARSE

EURO 73,85/MQ.

C) ZONA CENTRO ABITATO (capoluogo SAN FELICE, CISANO, PORTESE)

EURO 56,82/MQ.

D) ZONA TURISTICO-ALBERGHIERA

EURO 51,13/MQ.

E) ZONA PRODUTTIVA

EURO 45,45/MQ.

 

La planimetria relativa alla suddivisione delle suddette  zone, potrà essere  consultata presso l’Ufficio Tecnico comunale.

 

 

                                                                          

TERRENI AGRICOLI:

I terreni agricoli, per il Comune di SAN FELICE DEL BENACO, sono esenti dall'imposizione I.C.I., in quanto questo Comune, è compreso nella delimitazione di territorio montano o collinare stabilita dal        Ministero delle Finanze, con circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

* Se il terreno è individuato come area fabbricabile nel   P.R.G. in vigore, anche se di  fatto è diversamente utilizzato, lo stesso è soggetto al pagamento dell'I.C.I. quale  area fabbricabile.

 

 

ALIQUOTA I.C.I. COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO ANNO 2006: DOPPIA ALIQUOTA:

 

Aliquota

Casistica

Detrazione

4 (QUATTRO) PER MILLE

APPLICABILE AI SOGGETTI PASSIVI PERSONE FISICHE, SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, RESIDENTI NEL COMUNE, PER L’UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

  103,29 ANNUI

 

Ai sensi del nostro Regolamento ICI, sono considerati abitazione principale anche i seguenti immobili, ai quali sarà pertanto  applicata l'ALIQUOTA RIDOTTA DEL 4 PER MILLE:

 

A) LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, anche se accatastate in via autonoma (garage, posto auto, cantina ecc. -cfr.  CAT. C6), purché il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione, sia lo stesso delle pertinenze, e purché queste ultime siano nello stesso edificio dell'abitazione o risultino tali dalla scheda catastale;

B) GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO, senza che esista un diritto reale di godimento, A GENITORI E FIGLI (in sede di prima applicazione di tale casistica agevolativa, è necessario presentare all’Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti l’applicazione dell’agevolazione medesima. L’apposita modulistica è reperibile presso l’Ufficio Tributi. La presentazione della dichiarazione in questione è necessaria anche da parte di chi sta già utilizzando l’agevolazione da alcuni anni, ma che non l’ha mai presentata);

C) LE ABITAZIONI NON LOCATE, di   ANZIANI    RICOVERATI   PERMANENTEMENTE  IN ISTITUTI DI RICOVERO.

 

Aliquota

Casistica

Detrazione

7 (SETTE) PER MILLE

APPLICABILE A TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI E TUTTE LE ALTRE CASISTICHE (IVI COMPRESE LE AREE FABBRICABILI).

Nessuna

 

CALCOLO DELL'IMPOSTA: BASE IMPONIBILE MOLTIPLICATA         PER L'ALIQUOTA DI  CUI

SOPRA

ESENZIONI:    * FABBRICATI DELLO STATO, REGIONI, ENTI PUBBLICI, NON DESTINATI ESLUSIVAMENTE A FINI ISITUZIONALI, PURCHE' NON LOCATI

                          * FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE DA E1 A E9

                          * FABBRICATI DESTINATI AD USI CULTURALI

                          * FABBRICATI DESTINATI AL CULTO

                          * FABBRICATI DICHIARATI     INAGIBILI      OD    INABITABILI CHE SONO STATI RECUPERATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI

                           * TERRENI SITUATI IN AREE MONTANE    O    DI        COLLINA CLASSIFICATI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 27.12.1977 N. 984

RIDUZIONI: L'IMPOSTA   E'     RIDOTTA     DEL 50% PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI

                        OD INABITABILI    (l'inagibilità  o    l'inabitabilità devono essere certificate da appositi do-

                        cumenti tecnici, oppure mediante autocertificazione)

*N.B. : Per gli immobili, per i quali sia stata emessa ORDINANZA DI SGOMBERO, a seguito del  TERREMOTO DEL 24.11.2004, fino a REVOCA della medesima ordinanza,  dovrà essere versata l’imposta ridotta del 50%,  applicando l’aliquota ordinaria del 7 PER MILLE e SENZA l’applicazione della DETRAZIONE, anche per gli immobili  solitamente adibiti a dimora abituale.

DETRAZIONI D'IMPOSTA:  *L'IMPOSTA E' RIDOTTA DI   € 103,29.   ANNUI PER L’ABITAZIONE  PRINCIPALE (dimora abituale)

                                                  * LA CIFRA DI € 103,29. E'       RAPPORTATA  AL PERIODO ED ALLA QUOTA DI POSSESSO.

                                                  * IN CASO DI COMPROPRIETARI   AVENTI DIRITTO ALLA DETRAZIONE PER LA DIMORA ABITUALE,    LA CIFRA DI € 103,29. VA DIVISA IN PARTI UGUALI   TRA GLI AVENTI DIRITTO.

                                                  * LA DETRAZIONE E' UTILIZZABILE FINO A CONCORRENZA DELLA SOMMA DI IMPOSTA DA VERSARE;

                                                  * NON DA' DIRITTO ALLA COSTITUZIONE DI CREDITI.

* La  detrazione si applica anche ai precedenti immobili di cui alle lettere  A), B). C), nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari, ai quali, tuttavia, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille.

In particolare, per le PERTINENZE DI ABITAZIONE  PRINCIPALE, è utilizzabile solo il residuo di detrazione che non si è  usato per la parte abitativa.

                                   * Per i cittadini italiani residenti all'estero, è considerata  abitazione    principale,    ai fini

                                   dell' I.C.I., l'unità immobiliare posseduta nello Stato Italiano, purché non locata.

IMPOSTA:   SI RIFERISCE ALL'ANNO SOLARE   ED     E'     RAPPORTATA AI MESI DI POSSESSO

                     (Il periodo superiore ai  15 gg., è considerato un mese intero)     ED ALLA QUOTA DI POS=

                     SESSO

VERSAMENTI: SI EFFETTUANO IN DUE RATE:

ð      DA 1 A 30 GIUGNO  – 50%    dell’imposta   dovuta, calcolata con l’aliquota e la detrazione in vigore  nell’anno 2005

ð      DA 1 A 20 DICEMBRE – SALDO ANNUO,     comprensivo del conguaglio sulla prima rata, con   le   aliquote e detrazioni  dell’anno 2006.

 

* L'imposta può essere versata anche in unica soluzione, purché nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno  (se versata in unica soluzione entro la seconda scadenza, si incorre nelle sanzioni).

Chiaramente, in questo caso, si deve effettuare già a giugno il calcolo dell’imposta con le aliquote e le detrazioni  in vigore per l’anno 2006.

* Nel caso di possesso di immobili, durante il 2006, per frazioni di anno (cfr. casistiche di acquisto o vendita di immobili in corso d’anno), l’imposta da versare a titolo di acconto può già considerare il periodo di possesso annuale frazionato, fatta salva la possibilità di versare il saldo nel mese di dicembre, unicamente per conguagliare il versamento sulla base delle aliquote e detrazioni di imposta utilizzate.

* I cittadini non residenti in Italia, possono effettuare il versamento in unica    soluzione entro il 20 DICEM=

BRE 2006, CON L'APPLICAZIONE PERO' DI UN INTERESSE DEL 3%

* Il versamento non va effettuato se l'importo da versare è inferiore a € 2,07.

* I versamenti, in caso di contitolarità, possono     essere     effettuati anche da   un solo contitolare per conto

degli altri; di ciò dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Tributi, per iscritto.

* I versamenti possono essere differiti fino a 6 MESI, con applicazione di     interessi legali, per le situazioni

di grave disagio socio - economico, segnalate dall'Ufficio Servizi Sociali.

* I versamenti possono, in caso di successione, per gli immobili caduti in successione,  e  con   riferimento all'anno di imposta in cui vi è stato il decesso, essere protratti fino a   6  MESI  DALLA  DATA         DEL DECESSO, con applicazione di interessi legali, e ciò deve essere annotato nella denuncia di variazione ICI.

 

ARROTONDAMENTI: LA CIFRA  RISULTANTE    COME     IMPOSTA    SI    ARROTONDA     AL

                                        SECONDO DECIMALE, SECONDO LA DISCIPLINA GIA’ IN VIGORE PER

                                        LE CONVERSIONI RELATIVE ALL’EURO.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:             SI EFFETTUERA', CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’,

                                                           UTILIZZANDO IL MEDESIMO BOLLETTINO:-

                                                           -MEDIANTE VERSAMENTO      SUL C/C.P. Numero 27957216 

                                                           -INTESTATO A:-  COMUNE SAN FELICE DEL BENACO-I.C.I.-

                                                           Serv.Tes.-25010    SAN FELICE DEL BENACO  (BS);

                                                           -MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO AGLI        SPORTELLI

                                                           DELLA TESORERIA COMUNALE-BANCO  DI BRESCIA SpA -

                                                           Filiale di S.FELICE DEL BENACO.-

 

Il Comune di San Felice del Benaco non ha stipulato convenzioni con l’Agenzia delle Entrate per effettuare il pagamento dell’ICI mediante modello F24.

 

N.B. Si ribadisce che il numero di conto corrente postale da utilizzare per il versamento dell’ICI 2006  è  stato introdotto  nuovo nel 2001.

Il numero di ccp. precedentemente valido (n. 10308252 intestato a Comune di San Felice del Benaco-ICI VIOLAZIONI-25010 San Felice del Benaco), potrà essere usato unicamente per il pagamento dell’ICI DEGLI ANNI 2005 E PRECEDENTI, sia sotto forma di avvisi di liquidazione/accertamento, che come ravvedimenti spontanei del contribuente.

Per informazioni inerenti  la propria posizione contributiva ed i dati catastali degli immobili, gli utenti potranno rivolgersi alla Ditta S.T.A.T.  Snc, incaricata dall’amministrazione comunale per il servizio di inoltro al domicilio dei contribuenti dei conteggi dell'I.C.I. dell’anno di imposta 2006, telefonando dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00  alle ore 17.00, al    NUMERO VERDE   800 703 665, abilitato per le sole telefonate da rete fissa.

 

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N.B. Si ricorda altresì che entro  il termine di presentazione del modello UNICO (31 luglio 2006 per i modelli cartacei presentati a banche ed uffici postali, 31 ottobre 2006  per i modelli inviati in via telematica), qualora nell’ANNO 2005 siano intervenute modificazioni inerenti i dati dell’immobile o del soggetto passivo dello stesso (1), dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune, la DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE, redatta sui modelli Ministeriali che sono a disposizione dei contribuenti presso l’Ufficio Tributi stesso.

 

 

(1)  Trasferimenti di proprietà o di titolarità dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie (compresa la concessione di beni demaniali), enfiteusi, locazione finanziaria; Perdita od acquisizione del diritto ad esenzioni o riduzioni dell’ICI; Cambiamento delle caratteristiche catastali dell’immobile; Variazione nella percentuale di possesso dell’immobile; Variazioni del valore dell’area edificabile o cambiamento di destinazione della stessa.