Estratto Del. C.C. 44/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di attuazione della delega contenuta nell'art.4 della Legge 23/10/1992 n.421, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 504/92, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, che dispone che l'aliquota possa essere "... diversificata ... con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;...";
RITENUTO opportuno, per motivi di carattere sociale, ridurre il peso fiscale gravante sull'abitazione principale;
VISTO l'art. 1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) e precisamente:
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, “osservando i principi dell’universalità, e dell’integrità e del pareggio economico e finanziario;
DATO ATTO che l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
ATTESO
-che per l'anno 2007 l'aliquota per l'imposta ICI venne fissata con delibera della Giunta Municipale n° 114 del 29.11.2006 e deliberazione consiliare n° 42 del 22-12-2006, nella seguente misura :
A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;
B - aliquota ridotta del 4,50 per mille per:
1)le unità immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell’abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente;
2)gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al 1° grado di parentela, come previsto dall’art. 4 del vigente regolamento;
3)Unità immobiliari e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10 ( nuova cat.T/7), cat.B (nuova cat. P – V/4 – T/2); cat. C/1(T/1), C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), cat. C/6(R/4), C/7(T/2); cat.D/1(Z/1), D/2(Z/4), D/3(Z/5), D/4(V/5), D/6(V/6), D/7(Z/1), D/8(Z/2);
D - aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori e che la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori;
- che con la con le predette deliberazioni, venne altresì determinata in €.104,00. la detrazione per la prima casa;
VISTO il redigendo Bilancio di previsione 2008 che si provvederà ad esaminare nel corso di questa seduta;
CONSIDERATO che in base alle previsioni di spesa per l’esercizio 2008 ed al fine di conseguire l’equilibrio di bilancio, il gettito I.C.I. deve essere almeno pari a Euro 590.000,00;
ATTESO che in presenza di un fabbisogno economico-finanziario già predeterminato ed emergente alla data attuale, grazie alla oculata gestione delle spese e delle entrate, è possibile, realizzando il gettito previsto, ridurre l’aliquota per la prima casa a 4,20 e confermare, per altro, le aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2007;
ATTESO che le aliquote proposte si rendono necessarie per poter garantire il pareggio di bilancio e l’espletamento di servizi necessari ivi previsti a favore dei cittadini;
RITENUTO per dall’anno 2008, di prevedere inoltre l’aliquota ridotta anche per l’unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da uno o entrambi i coniugi, assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione a condizione che il coniuge non assegnatario non usufruisca dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale in un’altra unità immobiliare e che il coniuge assegnatario utilizzi l’immobile a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;
TUTTO CIO’ PREMESSO, con voti unanimi favorevoli su n° 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1. DI APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Comunale sugli immobili che saranno applicate in questo Comune per l’anno 2008:
A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;
B - aliquota ridotta del 4,20 per mille per:
1)le unità immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell’abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente;
2)gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al 1° grado di parentela, come previsto dall’art. 6 del vigente regolamento;
3)unità immobiliari e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) l’unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da uno o entrambi i coniugi, assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione a condizione che il coniuge non assegnatario non usufruisca dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale in un’altra unità immobiliare e che il coniuge assegnatario utilizzi l’immobile a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10, cat.B; cat. C/1, C/2, C/3, C/4, cat. C/6, C/7; cat.D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8;
D - aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori e che la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori;
2. di confermare in €.104,00, per l’anno 2008, ai fini del pagamento dell’imposta ICI, la detrazione per la prima casa di cui al punto 1) della precedente lett. “B”;
3. di stimare in base alle proiezioni, il gettito complessivo dell’imposta in €.590.000,00, previsti nel Bilancio di previsione 2008 alla Risorsa 1010010.