IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-che per l'anno
A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;
B - aliquota ridotta del 4,50 per mille per:
1)le unità immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell’abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente;
2)gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al 1° grado di parentela, come previsto dall’art. 4 del vigente regolamento;
3)Unità immobiliari e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10 ( nuova cat.T/7), cat.B (nuova cat. P – V/4 – T/2); cat. C/1(T/1), C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), cat. C/6(R/4), C/7(T/2); cat.D/1(Z/1), D/2(Z/4), D/3(Z/5), D/4(V/5), D/6(V/6), D/7(Z/1), D/8(Z/2);
D - aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori e che la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori;
- che con la con le predette deliberazioni, venne altresì determinata in €.104,00.= la detrazione per la prima casa;
VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 139 del 01-12-2004, con la quale si determina di lasciare invariate, per l’anno 2005, le aliquote I.C.I., e propone al Consiglio Comunale di confermare la stessa detrazione per la prima casa deliberata con la citata deliberazione consiliare e di approvare quanto di competenza di questo organo;
VISTO il redigendo Bilancio di previsione 2005 che si provvederà ad esaminare nel corso di questa seduta;
ATTESO che le aliquote proposte si rendono necessarie per poter garantire il pareggio di bilancio e l’espletamento di servizi necessari ivi previsti a favore dei cittadini;
SENTITI gli l’interventi di:
Cons. Braga: Chiediamo di ridurre l’ICI delle seconde case che vengono date in locazione ritenendo che questo si scarica sui prezzi degli affitti;
Sindaco: Non Ritengo che la riduzione dell’ICI possa avere effetti positivi riguardo le locazioni essendo la utilità troppo bassa e non idonea ad incentivare le stesse.
Cons. Rocca : Noi proponiamo per la 1^ casa il 4 per mille ed al massimo ammesso la relativa detrazione. Questo risulta importante per le nostre famiglie ed è comunque da considerare un invito per i futuri esercizi.
Sindaco: Faccio notare che i valori catastali di Pozzolengo sono di gran lunga inferiori rispetto tanti altri comuni a noi vicini posti sul lago. Faccio inoltre presente che ormai per il Comune, l’ICI, è l’unica antrata importante.
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n°
TUTTO CIO’ PREMESSO, con voti favorevoli n° 10 - Astenuti n° 3 ( Braga – Rocca – Signorini) su n° 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1. le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo Comune per l’anno 2005, sono le seguenti:
A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;
B - aliquota ridotta del 4,50 per mille per:
1)le unità immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell’abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente;
2)gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al 1° grado di parentela, come previsto dall’art. 6 del vigente regolamento;
3)Unità immobiliari e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10 ( nuova cat.T/7), cat.B (nuova cat. P – V/4 – T/2); cat. C/1(T/1), C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), cat. C/6(R/4), C/7(T/2); cat.D/1(Z/1), D/2(Z/4), D/3(Z/5), D/4(V/5), D/6(V/6), D/7(Z/1), D/8(Z/2);
D - aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori e che la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori;
2. di confermare in €.104,00, per l’anno 2005, ai fini del pagamento dell’imposta ICI, la detrazione per la prima casa;
3. di stimare in base alle proiezioni, il gettito complessivo dell’imposta in €.490.000,00., previsti nel Bilancio di previsione 2005 alla Risorsa 1010010.