IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.
ISTRUZIONI PER GLI ADEMPIMENTI DELL’ANNO 2011
Si invita a porre particolare attenzione alle novità descritte ai punti 5-6-9
1) CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti al pagamento dell’imposta, proporzionalmente alla quota di possesso nell’anno:
· i proprietari di immobili;
· i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
· i titolari di concessioni su aree demaniali.
2) COME SI DETERMINA L’IMPOSTA
L’imposta annua si calcola applicando l’aliquota al valore degli immobili (base imponibile) così determinato:
· per i fabbricati il valore è quello della rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio, rivalutata del 5% e moltiplicata:
- per 100 per le abitazioni e fabbricati a destinazione varia - gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A10 e C1;
- per 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.)- Legge n. 286 del 24/11/2006;
- per 50 per la categoria catastale A10 (uffici e studi privati) e per il gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni e altri fabbricati a destinazione speciale). Per i fabbricati del gruppo D non iscritti al catasto e interamente posseduti da imprese, il valore è determinato rivalutando, con appositi coefficienti, i valori risultanti dalle scritture contabili;
- per 34 per i negozi e botteghe – categoria catastale C1.
· per i terreni agricoli: i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Edolo sono esentati poiché comune montano;
· per le aree edificabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2011. Con deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 08/03/2005 sono stati stabiliti i seguenti valori minimi per le aree edificabili:
- ZONA A “Nucleo antico” €/mq. 80,00=
- ZONA C1 “Intensiva “ €/mq. 50,00=
- ZONA C2 “Semintensiva” €/mq. 40,00=
- ZONA C3 “ Estensiva” €/mq. 35,00=
- ZONA D “ Produttiva industriale-artigianale” €/mq. 45,00=
- ZONA SR “Standard residenziali” €/mq . 35,00=
3) ALIQUOTE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2011 sono state determinate per l’anno 2011 le seguenti aliquote ICI:
· Aliquota ordinaria: 7 per mille;
· Aliquota ridotta: 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
4) ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126, sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (incluse le relative pertinenze) e quelle assimilate ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’ICI, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli).
Ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’ICI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2011 sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima disciplina:
· le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
· le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario a nuclei familiari con presenza di soggetto diversamente abile in situazione di handicap avente una gravità permanente non inferiore al 75 % o di invalidità civile permanente non inferiore al 100%;
· le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti in linea retta di 1° grado (genitore-
figlio, figlio-genitore) purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale ed a condizione che il comodatario
sia maggiorenne.
Si considera parte integrante dell’abitazione principale, con conseguente esenzione dall’imposta, la pertinenza. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato.
Ai fini agevolativi il beneficio dell’esenzione dall’imposta si estende ad una unità immobiliare per ogni categoria catastale ossia ad una sola unità con destinazione garage, box o posto auto (cat. C6), una sola unità immobiliare con destinazione soffitta (cat. C2), una sola unità immobiliare con destinazione cantina (cat. C2) e una sola unità immobiliare con destinazione tettoia (cat. C7)..
7) DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 ed alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti all’AIRE), a condizione che le stesse non risultino locate, si applica una detrazione d’imposta di Euro 180,756 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
8) DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
Dall’anno 2008 è obbligatorio presentare la dichiarazione ICI al Comune limitatamente ai casi per i quali il Comune non è in grado di acquisire direttamente le informazioni dalle banche dati in suo possesso.
Per poter beneficiare delle agevolazioni (assimilazione abitazione principale e pertinenze), trattate precedentemente, è necessario presentare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, apposita denuncia su modulistica disponibile presso l’Ufficio Tributi e pubblicata sul sito ufficiale del Comune (www.comune.edolo.bs.it.)
Il versamento dell’imposta si effettua in due rate:
· la prima a titolo di acconto, entro il 16 GIUGNO 2011, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata con le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
· la seconda a saldo, entro il 16 DICEMBRE 2011, per la rimanente quota dell’imposta dovuta per l’anno 2011.
In ogni caso resta salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in una unica soluzione da corrispondere entro il 16 GIUGNO 2011; in questo caso sul bollettino di versamento occorre barrare entrambe le caselle “acconto” e “saldo”.
Gli importi dovranno essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento minimo complessivo annuo previsto per ciascun soggetto passivo è pari ad €. 6,00=.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente:
· mediante versamento sul conto corrente postale n. 7282399 intestato al “COMUNE DI EDOLO SERVIZIO TESORERIA ICI”;
· direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio;
· avvalendosi del modello di pagamento unificato dell’Agenzia delle Entrate “MOD. F24” utilizzando il codice Comune “D391” e gli appositi codici tributo:
- 3901 imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale
- 3903 imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree edificabili
- 3904 imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
L’Ufficio Tributi è a disposizione per ogni chiarimento e/o informazione e per l’eventuale supporto nella compilazione di dichiarazioni e di bollettini di versamento. (Dott.ssa Giovanna Carli tel. 0364/773034 fax 0364/71162 mail uff.tributi@comune.edolo.bs.it)
Il Funzionario Responsabile dell’Imposta – Dott.ssa Maria Brangi