1)             Imposta comunale sugli immobili (ICI)
-       di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:
a)      5,25 per mille (aliquota ordinaria)
b)      7,00 per mille esclusivamente per le abitazioni vuote o sfitte.
Di applicare le seguenti detrazioni:
 
detrazione € 104,00 (Lit. 201.372)
*   abitazione principale del soggetto passivo così come definita dalla normativa vigente e dal regolamento dell’imposta;
 
ulteriori detrazioni  sotto elencate, per i soggetti passivi dell’imposta che si trovino nella condizione di pensionato, lavoratore dipendente, disoccupato o persona con reddito inferiore al minimo vitale e siano proprietari di una sola unità immobiliare su tutto il territorio nazionale, comprensiva delle pertinenze quali cantina, box, posti auto coperti e scoperti e di piccoli appezzamenti di terreno quali orti o giardini attigui:
 
COMPONENTI                  
NUCLEO                         EURO  62,00                    EURO 52,00                       EURO 42,00
FAMILIARE                      1a FASCIA                        2a FASCIA                           3a FASCIA
 
1 persona                    fino a Euro   5.400,00       fino a Euro    7.500,00       fino a Euro   8.600,00
2 persone                    fino a Euro   8.900,00       fino a Euro  12.500,00       fino a Euro 14.300,00
3 persone                    fino a Euro 11.500,00       fino a Euro  16.100,00       fino a Euro 18.400,00
4 persone                    fino a Euro 13.700,00       fino a Euro  19.200,00       fino a Euro 22.000,00
5 persone                    fino a Euro 16.000,00       fino a Euro  22.400,00       fino a Euro 25.600,00
6 persone                    fino a Euro 18.100,00       fino a Euro  25.400,00       fino a Euro 29.100,00
7 persone                    fino a Euro 20.300,00       fino a Euro  28.400,00       fino a Euro 32.500,00
 
Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e per fascia è da intendersi il reddito COMPLESSIVO ai fini IRPEF per l'anno 2004, e sia la composizione del nucleo sia la situazione immobiliare deve essere riferita alla data del 1° gennaio 2005;
Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell’imposta che abbiano un’abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:
- A1 Abitazioni di tipo signorile
- A8 Abitazioni in ville
- A9 Castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico;
Per beneficiare dell’ulteriore detrazione di cui sopra è necessaria la presentazione al Servizio Tributi del Comune di apposita domanda, e ciò a pena di decadenza con unita la documentazione fiscale (Mod. Unico - Mod. 730 - C.U.D. ) entro il termine perentorio del 30 luglio 2005.