Deliberazione n. 83 dell’11/11/2004
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE IN MATERIA DI  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)  ANNO 2005.
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
 
Visto l’art. 4 della legge 421/1992, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;
 
Visto il D.Lgs. 504/1992, emanato per l’attuazione della delega predetta;
 
Visto il Capo I del decreto che istituisce, dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e ne disciplina l’applicazione;
 
Visto l’art. 6 del D.Lgs. 504/1992, per come sostituito dall’art. 3 – comma 53 e seguenti – della legge 662/1996, il quale fissa al 31 ottobre di ogni anno il termine per la determinazione dell’aliquota ICI, con effetto per l’anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine si applica l’aliquota del 4 per mille;
 
Dato atto che il D.Lgs. 446/1997, al Titolo III “Riordino della disciplina dei tributi locali”, all’art. 54, stabilisce che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione;
 
Richiamata l’articolo 27, comma 8, della Legge n.448/2001, che stabilisce: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef di cui all’art.1 , comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n.360, …….., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ..”;
 
Richiamato l’articolo  151, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;
 
Dato atto delle modifiche apportate alla disciplina dell’ICI dalle sopracitate disposizioni normative e visti in particolare:
-         l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, per come sostituito dall’art. 3, comma 53 e seguenti, dalla legge 662/1996, secondo il quale l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
-         l’art. 8, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n.504/92 e s.m., in base al quale la detrazione per l’abitazione principale  di L. 200.000 – pari a Euro 103,29 – può essere elevata fino a 500.000 – pari a Euro 258,23 -  nel rispetto del vincolo complessivo dell’equilibrio di bilancio;
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, stabilita nella misura del 6 per mille, aliquota peraltro applicata sin dal 1993, al fine di garantire il complessivo pareggio di bilancio nonché il mantenimento dell’attuale livello dei servizi erogati;
 
Ritenuto altresì di determinare, anche alla luce della normativa sopra esposta, la misura della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 104,00;
 
Richiamato l’articolo 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs.vo n.267/2000, recante le attribuzioni del Consiglio Comunale che recita:
 
“Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ……………...
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;”
e dal quale si evince che l’organo competente a deliberare l’aliquota in parola è la Giunta Comunale;
 
Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Con voti favorevoli  unanimi;
 
 

DELIBERA

 
 
1)      Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili che sarà applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille;
 
2)      Di determinare per l’anno 2005 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 104,00;
 
3)      Di disporre, al fine di assicurare a tutti i contribuenti le informazioni sull’avvenuta adozione della deliberazione,  la pubblicazione della stessa in conformità alle direttive impartite dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze con Circolare 16 aprile 2003, n.3/DPF modificativa della precedenti istruzioni di cui alla Circolare n. n.49/E del 13.03.1998;
 
4)      Di  dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che a tal fine la votazione favorevole è stata unanime.