COMUNE DI CALCINATO (BS)

 

DEL. DI GIUNTA COMUNALE N. 276 DEL 17/12/04

           

ICI 2005

 

 

 

 

 

          LA GIUNTA COMUNALE

 

 

D E L I B E R A

 

 

  1. di stabilire per l'anno 2005 l'applicazione delle seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

-        mantenere invariato al 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze;

-        di confermare l'aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo e mantenuti sfitti;

-        di stabilire al 6 per mille l'aliquota per le aree edificabili;

-        di fissare al 4,5 per mille l'aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili non rientranti nelle categorie sopra specificate;

 

 

2. di stabilire che, con decorrenza dell'anno di imposta 2005, viene determinata in euro 104,00 l'ammontare della detrazione spettante sull'imposta dovuta sull'immobile adibito ad abitazione principale;

 

 

3. di determinare l'aumento della detrazione, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n. 504/92, così come modificato dall'art. 3 della legge 23.12.96 n. 668, per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili secondo quanto stabilito dai seguenti criteri, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio:

 

 

 

 

 

 

a)     REQUISITI:

 

·  PROPRIETARI DELL'UNICA ABITAZIONE DI RESIDENZA

·   IMMOBILE CLASSIFICATO NELLE CATEGORIE CATASTALI A2/A3/A4/A5/A6

·   VALORE CATASTALE DELL'IMMOBILE FINO a euro 43.400,00                                                

MAGGIORE DETRAZIONE PARI  a euro 62,00 ANNUI 

(DETRAZIONE TOT. euro 166,00)

·   VALORE CATASTALE DELL'IMMOBILE

da euro 43.400,01 a euro 54.200,00                                                 

 MAGGIORE DETRAZIONE PARI a euro 31,00 ANNUI 

(DETRAZIONE TOT. euro 135,00)

·   reddito del nucleo famigliare, in base alle risultanze dell'ISEE, non superiore a € 5.500,00

 

 

b)     ESCLUSIONE:

 

·        I PROPRIETARI DI ALTRI IMMOBILI OLTRE QUELLO DI ABITUALE RESIDENZA

·        IMMOBILE CLASSIFICATO NELLE CATEGORIE CATASTALI A1/A7/A8/A10/A11

 

 

Per chi usufruisce di questa ulteriore detrazione è indispensabile presentare entro il 30 di giugno di ogni anno all'ufficio tributi copia dell'attestazione ISEE relativa ai redditi  posseduti nell'anno precedente il periodo d'imposta.

 

4. di considerare, ai fini dell'applicazione I.C.I., direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.3, comma 56, legge 23.12.96, n. 662);

5. di rendere pubbliche, mediante idoneo manifesto, le sopracitate determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento;

6. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2005 in conformità a quanto dispone l'art. 172, lettera a) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

7. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e

contabile  riportati nell'allegata scheda ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.

 267 del 18 agosto 2000.