COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n° 3/2008 del 03.03.2008
OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e relative detrazioni per l’anno 2008.
1) di confermare, per l'anno 2008, le aliquote e le detrazioni I.C.I. previste per l’anno 2007, che si riepilogano di seguito:
a) Aliquota ordinaria relativa alla categoria "immobili diversi dalle abitazioni", pari al 6 per mille e relativa alle seguenti tipologie di immobili:
a.1) immobili delle categorie catastali A10, A11, B, C, D (ad esempio negozi, garage non di pertinenza dell'abitazione principale, ecc.);
a.2) aree fabbricabili;
b) Aliquota ridotta pari al 4,8 per mille, senza detrazione:
b.1) alloggi (categorie dalla A1 alla A9) locati, con contratto registrato, come abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all’interno dell’immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente presentare comunicazione I.C.I.
c) Aliquota ridotta del 4,8 per mille con detrazione pari ad € 150,00 per:
c.1) abitazione principale.
E' considerata abitazione principale:
- quella in cui il contribuente ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e che è posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;
- abitazione posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risultino locati;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'immobile non sia locato;
c.2) abitazione concessa in uso gratuito, senza esistenza di diritto reale di godimento, ai parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori) e di secondo grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle) purché residenti nell'immobile;
c.3) pertinenze dell'abitazione principale;
Si rammenta che nel caso in cui l’ammontare della detrazione, stabilita per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non trovi capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
d) Aliquota del 7 per mille per:
d.1) abitazioni tenute a disposizione (seconde case);
d.2) abitazioni sfitte;
d.3) abitazioni concesse in locazione o comodato senza le caratteristiche di cui al punto b.1;
2) di prendere atto dell’ulteriore detrazione introdotta dall’art. 1, comma 5, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), che si riporta di seguito nel suo testo integrale:
“All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».”
3) di precisare che l’ulteriore detrazione introdotta con la “Legge Finanziaria 2008”:
- è estesa anche alle pertinenze delle abitazioni principali di cui al paragrafo c.3) del punto 1 del presente deliberato,
- non è applicabile alle abitazioni concesse ad uso gratuito di cui al paragrafo c.2) del punto 1) del presente deliberato;
4) di dare atto che la minore imposta comunale derivante dalle predette nuove disposizioni verrà rimborsata con oneri a carico dello Stato, sulla base di certificazione che dovrà essere resa dal Comune su apposito modello approvato dal Ministero dell’Interno;