COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
n° 14/2005 del 1 febbraio 2005
OGGETTO: Conferma aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno
2005.
L’anno DUEMILACINQUE addì UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze della Giunta Comunale presso il Palazzo Municipale sito in Gargnano in via
Roma n. 47.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 inerente l’istituzione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili.
RICORDATO che con deliberazione del Commissario Straordinario per la gestione provvisoria
del Comune di Gargnano n. 21 del 5 gennaio 2004 si era proceduto alla conferma, per l'anno
2004, delle aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 2003.
RITENUTO, per l'anno 2005, di confermare nuovamente le aliquote I.C.I. e le detrazioni
applicate nel corso dell'anno 2004.
ACQUISITI i pareri di rito a’ sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) da parte dei
responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnico-contabile.
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in merito alle competenze della
Giunta Comunale.
Con voti favorevoli unanimi dei componenti della Giunta Comunale, espressi in forma palese
per alzata di mano e proclamati dal Presidente
D E L I B E R A
1) Di confermare, per l'anno 2005, le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni, così come applicate
nel corso dell'anno 2004 e come di seguito meglio specificate:
a) Aliquota ordinaria relativa alla categoria "immobili diversi dalle abitazioni", pari al
6 per mille e relativa alle seguenti tipologie di immobili:
a.1) immobili delle categorie catastali A10, A11, B, C, D (ad esempio negozi, garage non
di pertinenza dell'abitazione principale, ecc.),
a.2) alloggi (categorie dalla A1 alla A9) locati, con contratto registrato, come abitazione
principale, con residenza anagrafica del locatario all’interno dell’immobile.
a.3) aree fabbricabili;
b) Aliquota ridotta del 4,8 per mille con detrazione pari ad Euro 103,29 per:
b.1) abitazione principale.
E' considerata abitazione principale:
- quella in cui il contribuente ed i suoi familiari hanno la residenza e che è
posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale,
- abitazione posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in
istituti di ricovero permanente, a condizione che non risultino locati,
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani
residenti all'estero, a condizione che l'immobile non sia locato;
b.2) abitazione concessa in uso gratuito, senza esistenza di diritto reale di godimento, ai
parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori) e di secondo grado in linea
retta e collaterale (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle) purché residenti
nell'immobile;
b.3) pertinenze dell'abitazione principale.
c) Aliquota del 7 per mille per:
c.1) abitazioni tenute a disposizione (seconde case),
c.2) abitazioni sfitte,
c.3) abitazioni concesse in locazione o comodato senza le caratteristiche di cui al punto
a.2.
2) Di dare atto che in merito alla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri tecnico e contabile (art. 49 D.Lgs. n. 267/2000).
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio ragioneria ed all’ufficio tributi
per gli adempimenti di competenza.
4) Di dichiarare la presente, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134
IV comma del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) con separata ed unanime votazione da parte
degli aventi diritto.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco Il Segretario Comunale
(Gianfranco Scarpetta) (dott. Alberto Lorenzi)
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