PER L´ANNO 2010 SI CONFERMANO LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI IN VIGORE NEL 2009. Per maggior chiarezza di seguito si allegano le ISTRUZIONI 2010.
ISTRUZIONI ICI 2010.
Il Comune di Lumezzane segnala che i termini per il versamento dell’Ici 2010, in acconto e saldo sono i seguenti:
- entro il 16 giugno 2010, acconto pari al 50% dell’imposta dovuta;
- dal 1° al 16 dicembre 2010, saldo pari alla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto già versato a giugno;
in alternativa:
- unica soluzione di pagamento da effettuarsi entro il 16 giugno 2010, calcolato utilizzando aliquote e detrazione dell’anno in corso.
ESENZIONE: Le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, (come sotto specificato) sono ESENTI da Ici.
Sono altresì ESENTI le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta o di secondo grado in linea retta o collaterale (ai sensi dell’ art. 7 del Regolamento comunale Ici), previa istanza su apposito modulo da presentare all’ufficio tributi. Dal 2009 l’esenzione Ici è estesa anche per le abitazioni possedute da soggetti che le concedono in uso gratuito a parenti, di primo o secondo grado, qualora questi ultimi siano comproprietari o titolari di un diritto reale di godimento, per una quota seppur minima, della medesima unità immobiliare.
Aliquote Ici 2010. Le aliquote Ici, per l’anno 2010, sono invariate rispetto al 2009:
a) aliquota ridotta del 4,50 ‰, per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (ai sensi dell’ art. 6 del Regolamento comunale Ici), con detrazione annua di € 103,30;
b) aliquota ordinaria del 6,80 ‰, per tutti gli altri tipi di immobili diversi da quelli previsti al punto a); per es. altri fabbricati inutilizzati, vuoti o locati, fabbricati industriali, aree edificabili, ecc… .
Per abitazione principale si intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente anagraficamente. Sono altresì considerate abitazioni principali:
1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
2. l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da un soggetto residente all’estero (iscritto Aire), alla sola condizione che l’abitazione non risulti locata;
3. l’alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Brescia (Aler);
4. gli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l’unica abitazione principale per i soggetti stessi.
Sono pertinenze dell’abitazione principale quelle:
1. classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);
2. qualora le pertinenze si trovassero ubicate al di fuori dell’edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, possono essere considerate tali solo quelle classificate nelle categorie catastali C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) o C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto) nel numero massimo di due.
3. direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza anagrafica e, quindi, con l’esclusione delle pertinenze oggetto a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi;
Aree edificabili: Si rammenta che:
1. il 21/11/2007 è entrato in vigore il Piano di Governo del Territorio “P.G.T.”, in sostituzione del precedente “P.R.G”, che ha definito il nuovo assetto del territorio di Lumezzane ed aree, che prima non avevano vocazione edificatoria, ora sono divenute aree edificabili;
2. a decorrere dal 01/12/2007 il Comune ha deliberato nuovi valori per le aree edificabili, come da tabella reperibile presso l’ufficio tributi o scaricabile dal sito internet www.comune.lumezzane.bs.it. Pertanto si invitano i contribuenti a verificare se le aree possedute abbiano destinazione edificatoria ed in quale tipologia di zona esse rientrino, per un corretto versamento dell’Ici, qualora non vi abbiano già provveduto.
Modalità di pagamento dell’Ici. Il versamento dell’Ici può essere effettuato tramite:
- bollettino di conto corrente postale, C/C n. 88804687 intestato a
COMUNE DI LUMEZZANE – ICI - SERVIZIO TESORERIA;
oppure
- Modello F24, da presentare presso Banche, Agenti per la riscossione ed Uffici postali. Con il modello F24 possono essere compensati eventuali crediti del contribuente relativi ad altri tributi erariali, a contributi previdenziali ed assicurativi. Non è possibile compensare crediti Ici con altri tributi erariali, contributi previdenziali o assicurativi.
Per il versamento Ici mediante modello F24 utilizzare i seguenti codici:
Codice Comune: E738
Ici abitazione principale: 3901; Ici aree fabbricabili: 3903; Ici altri fabbricati: 3904.
Nota bene: Vi è obbligo di versamento Ici se l’imposta annua è uguale o superiore ad € 10,00. Il pagamento dell’Ici deve essere sempre arrotondato all’euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a 49 centesimi.
SI INVITA A PORRE ATTENZIONE AL CODICE FISCALE DA INDICARE NEL MOD. F24 O NEL BOLLETTINO DI C/C POSTALE.
Per informazioni o per scaricare la modulistica è possibile consultare il sito Internet: www.comune.lumezzane.bs.it
L'UFFICIO TRIBUTI – SERVIZIO ICI 030/8929269 – 030/8929309 -- 030/8929299 -- 030/8929264 è a disposizione per informazioni nei seguenti orari:
lunedì, martedi e giovedi: 9,00 - 13,00 e 16,00 - 18,30;
mercoledì e venerdì: 9,00 - 13,00.
Per informazioni o per scaricare la modulistica è possibile consultare il sito Internet www.comune.lumezzane.bs.it