Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/13617 P.G. del 27/03/2008.

Comune di Lumezzane (Provincia di Brescia)

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I). DETRAZIONE PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E MAGGIORE DETRAZIONE (ART. 8, COMMA 2 E 3, DEL D. LGS. 30/12/1992 N. 504 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). ANNO 2008 E SUCCESSIVI.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

… Omissis …

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 29/12/1998, con cui si deliberò di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

… Omissis …

 

Atteso che l’art. 3 del D.L. 11/03/1995, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 09/05/1997 n. 112, ha disposto che la facoltà di determinare un’ulteriore elevazione della detrazione per l’abitazione principale, può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in relazione ai criteri di seguito indicati;

 

Rilevato che i criteri specificati ai successivi punti 1 e 2 devono coesistere affinché il soggetto passivo possa usufruire della maggiore detrazione:

 

 

1)      LIVELLO MEDIO DEI VALORI PATRIMONIALI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI

 

a)      Usufruiscono del beneficio i soggetti passivi d’imposta che sono titolari dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Usufruiscono altresì del beneficio i soggetti passivi d’imposta che, oltre all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, siano proprietari delle seguenti pertinenze:

1)      Cantine, soffitte o locali di deposito (Cat. C/2);

2)      Stalle, scuderie, rimesse o autorimesse (Cat. C/6);

3)      Tettoie chiuse o aperte e posti auto (Cat. C/7).

Le pertinenze sopra indicate devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

 

Qualora le pertinenze si trovassero ubicate al di fuori dell’edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, il beneficio può essere applicato a due sole pertinenze, purché rientranti nelle seguenti fattispecie:

1)         Stalle, scuderie, rimesse o autorimesse (Cat. C/6);

2)         Tettoie chiuse o aperte e posti auto (Cat. C/7).

Le pertinenze devono comunque essere direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza anagrafica e, quindi, con l’esclusione delle pertinenze oggetto a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

 

b)     Si escludono dal beneficio della maggiore detrazione i soggetti passivi di imposta che, oltre all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altra unità immobiliare, fatte salve le pertinenze di cui al precedente punto a);

 

c)      Sono altresì esclusi dal beneficio della maggiore detrazione i soggetti passivi di imposta che abbiano un’abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:

·        A1-abitazioni di tipo signorile;

·        A7-abitazioni in villini;

·        A8-abitazioni in ville;

·        A9-castelli, palazzi di eminenti pregi storici e artistici.

 

d)     La maggiore detrazione deve essere rapportata al valore catastale rivalutato della sola abitazione principale. L’importo della maggiore detrazione è di € 124,00 per le unità immobiliari di valore inferiore o uguale ad € 77.470,00 e ad € 100,00 per le unità immobiliari il cui valore non sia superiore ad € 103.300,00 come sotto evidenziato:

 

Maggiore detrazione

·        abitazione principale con rendita catastale rivalutata x 100

inferiore o uguale ad € 77.470,00                  € 124,00

 

·        abitazione principale con rendita catastale rivalutata x 100

superiore ad € 77.470,00 ma inferiore od uguale ad € 103.300,00                  € 100,00

 

·        abitazione principale con rendita catastale rivalutata x 100

superiore ad € 103.300,00                       0,00

 

 

2)      SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO

 

Hanno diritto alla maggiore detrazione coloro il cui I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente), risulti pari od inferiore all’indicatore I.S.E.E. come definito dal protocollo d’intesa siglato annualmente tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed il Comune, conformemente al Regolamento I.S.E.E. (n.d.r. per l’anno 2008 il limite I.S.E.E. è di € 10.080,00).

Il reddito è riferito al nucleo di convivenza familiare. Per il calcolo della situazione economica, al fine di poter usufruire dell’agevolazione in oggetto, si fa riferimento ai criteri e ai parametri previsti nel protocollo d’intesa sopra richiamato e nel Regolamento comunale per la determinazione dell’I.S.E.E.

Per beneficiare delle maggiori detrazioni di cui sopra è necessario presentare al settore Tributi del Comune un’apposita domanda entro il 15 maggio dell’anno di presentazione della domanda con cui il contribuente intende usufruire del beneficio.

Ritenuto altresì di indicare per i criteri sopra enunciati ai numeri 1) e 2):

·        che la nozione di “abitazione principale” è quella così definita dalla normativa fiscale, e dal Regolamento in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2008;

·        che per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione d’imposta per l’abitazione principale, nel caso di contitolarità del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal D. Lgs. 504/1992;

 

 

Dato atto che l’efficacia temporale della maggiore detrazione per l’abitazione principale è deliberata per l’anno 2008, ed anni seguenti, fino a successiva modifica;

 

… Omissis …

 

d e l i b e r a

 

 

1.       di dare atto, per i motivi indicati in premessa, e che si intendono integralmente riportati, che la detrazione d’imposta per l’abitazione principale è stabilita nella misura annua di € 103,30;

 

2.       di estendere altresì la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, stabilita al punto precedente, nella misura annua di € 103,30 alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale che abbiano ivi stabilito la residenza, secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento comunale sull’I.C.I.;

 

3.       di approvare, per i motivi indicati in premessa, le agevolazioni in tema di maggiore detrazione I.C.I., previste per i proprietari dell’abitazione principale, per l’importo di ulteriori € 124,00 o di ulteriori € 100,00 in conformità ai criteri e secondo le modalità in premessa specificate, che si intendono integralmente riportate;

 

4.       di estendere il beneficio della maggiore detrazione all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari con ricovero permanente a condizione che l’unita immobiliare non risulti locata;

 

5.       di prendere atto che, con decorrenza dall’anno 2008 e per gli anni successivi, per beneficiare delle maggiori detrazioni è necessario presentare al settore Tributi del Comune un’apposita domanda entro il 15 maggio dell’anno di presentazione della domanda con cui il contribuente intende usufruire del beneficio;

 

6.       di dare atto che l’efficacia temporale della maggiore detrazione per l’abitazione principale è deliberata per l’anno 2008, ed anni seguenti, fino a successiva modifica;

 

… Omissis …