1. DI CONFERMARE, per l'anno
2. DI RICONFERMARE per l'anno 2008, ai sensi dell'ART.1 - 5° comma della Legge 27.12.1997 , n.449,l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dii proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. ".
3. DI DETERMINARE a €. 124,00 le detrazioni relative alla prima casa di ogni tipologia per la generalità dei soggetti passivi dell'imposta;
4. DI STABILIRE (FINANZIARIA 2008) che:dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L’ulteriore detrazione di cui al comma precedente si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.
5 DI STABILIRE che sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I. fino a €. 200,00 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta nella condizione di pensionati ultrassessantacinquenni che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc) di Categoria Catastale A2, o A3 , o A4 , o A5 o A6 o A7 il reddito del cui nucleo familiare non deve superare quello della seguente tabella
TABELLA DETRAZIONI I.C.I. FINO A €. 200 DEL TRIBUTO DOVUTO
PER PENSIONATI ultrassessantenni PROPRIETARI DI ABITAZIONE RINCIPALE
DI CATEGORIA CATASTALE A2, A3, A4, A5, A6, A7 IN BASE AL NUMERO ED AL REDDITO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
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· con maggiorazione di 0,35 per ogni altro ulteriore componente;
· con maggiorazione di
· con maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art.3 , comma 3, della legge n° 104/92, o di invalidità superiore al 66%;
· con maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.
· Ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.
Il reddito sopraindicato per nucleo familiare è da intendersi il reddito risultante dall’applicazione del regolamento comunale ISEE, approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 23.1.2002.
Per beneficiare della detrazione è necessaria la presentazione all'Ufficio Ragioneria, 30 giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi, di apposita domanda. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovrà essere prodotta entro i successivi 30 giorni.
Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonché il diritto sulla privacy.
6) DI STABILIRE altresì che sono beneficiari di ulteriore detrazione ICI :
· fino a €. 200,00 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta in oggetto nella cui famiglia vi sia presente un membro portatore di handicapp o invalido civile al 100% e che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze , cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4 , A5 e A6 o A7 indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.
· Fino a €. 260 del tributo dovuto le coppie di diritto che, entro i primi tre anni di matrimonio, acquisiscano la proprietà della prima casa ed abbiano un reddito non superiore a €. 32.000. La detrazione ha durata quinquennale dalla data di acquisto dell’immobile.”
Anche in tali ipotesi per beneficiare della detrazione è necessario presentare apposita domanda all'Ufficio Ragioneria, 30 giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovrà essere prodotta entro i successivi 30 giorni.
Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonché il diritto sulla privacy