ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 26/03/2007
 
D E L I B E R A

 

1.      DI DETERMINARE, per l'anno 2007, l'aliquota che sarà applicata in questo Comune per l'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) NELLA MISURA UNICA DEL 6 PER MILLE;

2.      DI DETERMINARE per l'anno 2007, ai sensi dell'ART.1 -    comma della  Legge  27.12.1997 , n.449,l'aliquota agevolata del  4  per mille a favore dii proprietari che eseguano  interventi  volti  al    recupero  di  unità  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o    interventi  finalizzati al recupero di immobili  di  interesse    artistico  o  architettonico localizzati nei  centri  storici,    ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o  posti  auto    pertinenziali  oppure all'utilizzo di  sottotetti.  L'aliquota    agevolata    applicata limitatamente alle  unità  immobiliari    oggetto  di  detti  interventi e per la  durata  di  tre  anni    dall'inizio   dei  lavori. ".

3.      DI DETERMINARE a €. 124 le  detrazioni  relative alla  prima casa di ogni tipologia per la generalità dei  soggetti passivi  dell'imposta;

4.      DI STABILIRE che sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I.  fino  a  €. 181 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta  nella condizione di pensionati ultrassessantacinquenni che siano  proprietari di  una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc) di Categoria Catastale A2, o A3 , o A4 , o  A5 o A6 o A7 il reddito del cui nucleo familiare non deve  superare quello della seguente tabella :

 

 

TABELLA  DETRAZIONI  I.C.I.  FINO A  €.  181 DEL TRIBUTO DOVUTO

PER PENSIONATI ultrassessantacinquenni PROPRIETARI DI ABITAZIONE RINCIPALE

DI CATEGORIA CATASTALE A2, A3, A4, A5, A6, A7  IN BASE AL NUMERO ED

 AL REDDITO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE

 

 

 

 

 

 

 

                           

                      

·         con maggiorazione di 0,35 per ogni altro ulteriore componente;

·         con maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

·         con maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art.3 , comma 3, della legge  n° 104/92, o  di invalidità superiore al 66%;

·         con maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

·         Ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

 

Il reddito sopraindicato per nucleo familiare è da intendersi il reddito  risultante  dall’applicazione del regolamento comunale ISEE, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 23/01/2002.

Per  beneficiare della detrazione è necessaria  la  presentazione  all'Ufficio Ragioneria,  30  giorni  prima  la  scadenza  della presentazione della denuncia dei redditi, di apposita domanda. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovrà essere prodotta entro i successivi 30 giorni.

Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonché il diritto sulla privacy.

 

 

5          DI STABILIRE altresì che - sono beneficiari di ulteriore detrazione ICI :

·         fino a €.181 del  tributo  dovuto i soggetti passivi dell'imposta  in  oggetto nella  cui  famiglia  vi  sia presente  un  membro  portatore  di handicap  o invalido civile al 100% e che siano  proprietari  di una  sola  abitazione  comprensiva delle  pertinenze  ,  cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 o A7 indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.

·         Fino a €. 260  del tributo dovuto le coppie di diritto che, entro i primi tre anni di matrimonio, acquisiscano la proprietà della prima casa ed abbiano un reddito non superiore a €. 32.000. La detrazione ha durata quinquennale dalla data di acquisto dell’immobile.”

Anche in tali  ipotesi per beneficiare della detrazione è necessario presentare apposita domanda all'Ufficio Ragioneria, 30 giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovrà essere prodotta entro i successivi 30 giorni.

Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonché il diritto sulla privacy

 

Nei caso di cumulo delle detrazioni di cui al presente provvedimento dovrà considerarsi l'elevazione complessiva massima di detrazione, consentita dalle   disposizioni   vigenti, nell'importo di €. 260;