ESTRATTO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 7/1/2005
1. DI CONFERMARE, per l'anno 2005, l'aliquota che sarà applicata in questo Comune per l'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) NELLA MISURA UNICA DEL 6 PER MILLE;
2. DI RICONFERMARE per l'anno 2005, ai sensi dell'ART.1 - 5° comma della Legge 27.12.1997 , n.449,l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dii proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. ".
3. DI DETERMINARE a €. 124 le detrazioni relative alla prima casa di ogni tipologia per la generalità dei soggetti passivi dell'imposta;
4. DI STABILIRE che sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I. fino a €. 181 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta nella condizione di pensionati ultrassessantenni che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc) di Categoria Catastale A2, o A3 , o A4 , o A5 o A6 o A7 il reddito del cui nucleo familiare non deve superare quello della seguente tabella :
TABELLA DETRAZIONI I.C.I. FINO A €. 181DEL TRIBUTO DOVUTO
PER PENSIONATI ultrassessantenni PROPRIETARI DI ABITAZIONE RINCIPALE
DI CATEGORIA CATASTALE A2, A3, A4, A5, A6, A7 IN BASE AL NUMERO ED AL REDDITO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE
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· con maggiorazione di 0,35 per ogni altro ulteriore componente;
· con maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
· con maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art.3 , comma 3, della legge n° 104/92, o di invalidità superiore al 66%;
· con maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.
· Ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.
Il reddito sopraindicato per nucleo familiare è da intendersi il reddito risultante dall’applicazione del regolamento comunale ISEE, approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 23.1.2002.
Per beneficiare della detrazione è necessaria la presentazione all'Ufficio Ragioneria, 30 giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi, di apposita domanda. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovrà essere prodotta entro i successivi 30 giorni.
Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonché il diritto sulla privacy.
5. DI STABILIRE altresì che sono beneficiari di ulteriore detrazione ICI :
· fino a €. 181 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta in oggetto nella cui famiglia vi sia presente un membro portatore di handicapp o invalido civile al 100% e che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze , cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4 , A5 e A6 o A7 indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.
· Fino a €. 260 del tributo dovuto le coppie di diritto che, entro i primi tre anni di matrimonio, acquisiscano la proprietà della prima casa ed abbiano un reddito non superiore a €. 32.000. La detrazione ha durata quinquennale dalla data di acquisto dell’immobile.”
Anche in tali ipotesi per beneficiare della detrazione è necessario presentare apposita domanda all'Ufficio Ragioneria, 30 giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovrà essere prodotta entro i successivi 30 giorni.
Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonché il diritto sulla privacy
Nei caso di cumulo delle detrazioni di cui al presente provvedimento dovrà considerarsi l'elevazione complessiva massima di detrazione, consentita dalle disposizioni vigenti, nell'importo di €. 260;