PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

D E L I B E R A

 

 

1.      di richiamare tutto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;

 

2.      di confermare per l’anno 2010, stante le disposizioni del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito in legge 24/07/2008, n. 126, la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili determinata per l’anno 2009 dal Consiglio Comunale con atto n.ro 47 del 27.12.2008, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 del soggetto passivo, nella misura di:

a)      €uro 150,00 = nella generalità dei casi;

b)     €uro 220,00 = nel caso in cui il soggetto passivo sia proprietario della sola casa di abitazione, con rendita catastale imponibile sino a €uro 41.316,55 e con reddito per nucleo familiare secondo i limiti previsti dalla tabella ISEE. Tale maggiorazione è altresì concessa ai nuclei familiari di cui fanno parte i portatori di handicap riconosciuti, indipendentemente dal reddito e con rendita catastale imponibile sino a €uro 41.316,55. Per portatori di handicap riconosciuti si intendono: “I soggetti che presentano le minorazioni previste dall’articolo 3 della legge 104 del 05.02.1992 e che sono riconosciuti tali dalla commissione medica dell’Asl di cui all’articolo 1 della legge 15.10.1990 n.295”. Tale detrazione non è cumulabile con la detrazione prevista alla lettera “a”; 

c)      €uro 500,00 per l’acquisto dell’abitazione principale, comunque non oltre l’imposta dovuta, per le prime tre annualità (tale agevolazione decorre dalla data di assunzione della residenza anagrafica nella stessa unità immobiliare da parte del soggetto), a condizione che l’intestatario o gli intestatari non risultino proprietari di abitazione nei tre anni precedenti su tutto il territorio nazionale;

d)     Ulteriore detrazione di €uro 70,00 (da sommarsi a quella prevista al punto a))per l’abitazione principale posseduta da soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari ove almeno un componente sia posto in mobilità o cassa integrazione (tale requisito è comprovato con la produzione di copia della comunicazione dell’azienda o con altra idonea documentazione);

e)      €uro 500,00, comunque non oltre l’imposta dovuta, per l’abitazione principale posseduta da nuclei familiari in cui l’unico percettore di reddito sia posto in stato di disoccupazione (tale requisito è comprovato con la produzione di idonea documentazione;

 

3.      di confermare per l’anno 2010, stante le disposizioni del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito in legge 24/07/2008, n. 126, l’aliquota  I.C.I, determinata per l’anno 2009 dal Consiglio Comunale con atto n.ro 47 del 27.12.2009 nella misura del 5,4 per mille per la generalità dei casi ad eccezione dei casi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di costruzione dell’abitazione principali per i quali verrà applicata l’aliquota del 4 per mille (tale agevolazione troverà applicazione sull’area fabbricabile nel caso di interventi di cui all’art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e) della legge 457/1978 e sulla rendita catastale del fabbricato per gli altri interventi);

 

4.      di stabilire quale importo minimo per effettuare il versamento dell’Imposta  Comunale sugli Immobili, la somma di Euro 3,00 e che l’importo del versamento deve essere fatto con arrotondamento a un Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 Euro, per eccesso se è superiore;