DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 05 DEL 04.03.2005
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER
L’ANNO 2005.
 
 
Dopo breve dibattito in cui intervengono:
il consigliere di minoranza Testini Mauro, il quale esprime la sua preoccupazione per l’elevata aliquota applicata per le abitazioni di prima residenza, che risulta la più alta della zona; raccomanda un maggiore attenzione per un giusto dimensionamento del prelievo fiscale che non diventi un metodo semplicistico per assicurare gli equilibri del bilancio;
il Sindaco, che ribadisce la necessità di mantenere invariata l’aliquota in vigore già da diversi anni nella stessa percentuale, fa presente che una pur minima variazione dell’aliquota in senso riduttivo comporterebbe una minor entrata che determinerebbe un disavanzo di bilancio già penalizzato dalle riduzioni dei trasferimenti erariali. Si sofferma sulle difficoltà incontrate dall’Amministrazione neo-eletta che ha dovuto fare i conti con una autonomia finanziarie ed operativa che deriva della previsione del bilancio comunale ridotta ai minimi termini e che mortifica qualsiasi iniziativa compresa la riduzione delle tasse locali che pure era uno degli obiettivi del programma elettorale del gruppo di maggioranza.
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 18.01.2005 con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. da applicare nell’anno 2005;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 18.01.2005 con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. da applicare nell’anno 2005;
 
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92;
l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92;
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce la competenza a deliberare le aliquote dei tributi alla Giunta;
l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce la competenza a deliberare le aliquote dei tributi alla Giunta;
 
VISTE altresì numerose sentenze ed interpretazioni, avvalorate anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. Tributaria), che con sentenza n. 7602 del maggio 2002 ha confermato l’interpretazione che la competenza a deliberare le aliquote di imposta spetta al Consiglio Comunale;
altresì numerose sentenze ed interpretazioni, avvalorate anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. Tributaria), che con sentenza n. 7602 del maggio 2002 ha confermato l’interpretazione che la competenza a deliberare le aliquote di imposta spetta al Consiglio Comunale;
 
RITENUTO pertanto confermare le aliquote determinate dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopracitata;
pertanto confermare le aliquote determinate dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopracitata;
 
 
VISTA la valutazione di conformità rilasciata dal Segretario Comunale per quanto di sua competenza;
la valutazione di conformità rilasciata dal Segretario Comunale per quanto di sua competenza;
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000;
il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000;
 
CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Testini Mauro, Tomasi Stefano, Rossi Innocenzo, Riva Gianluigi), contrari nessuno, resi nei modi di legge;
n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Testini Mauro, Tomasi Stefano, Rossi Innocenzo, Riva Gianluigi), contrari nessuno, resi nei modi di legge;
 
 
DELIBERA
 
 

     

  1. CONFERMARE le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate dalla
  2.  
    Giunta Comunale per l’anno 2005 con propria deliberazione n. 09 del 18.01.2005 come segue:
     
     
    • ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4 (quattro per mille) PER LE CASCINE E LE
    BAITE MONTIVE;
     
    • ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 6 (sei per mille) PER LE UNITA’ IMMOBILIARI
    DIRETTAMENTE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO
    PASSIVO DELL’IMPOSTA;
     
     
    • ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 (sette per mille) PER LE ALTRE UNITA’
    IMMOBILIARI;
     
     

     

  3. CONFERMARE in Euro 103,29 l’importo della detrazione da applicare per il calcolo dell’imposta degli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente.
  4.  
    in l’importo della detrazione da applicare per il calcolo dell’imposta degli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 18.01.2005 con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. da applicare nell’anno 2005;l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92; l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce la competenza a deliberare le aliquote dei tributi alla Giunta;altresì numerose sentenze ed interpretazioni, avvalorate anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. Tributaria), che con sentenza n. 7602 del maggio 2002 ha confermato l’interpretazione che la competenza a deliberare le aliquote di imposta spetta al Consiglio Comunale; pertanto confermare le aliquote determinate dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopracitata; la valutazione di conformità rilasciata dal Segretario Comunale per quanto di sua competenza; il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Testini Mauro, Tomasi Stefano, Rossi Innocenzo, Riva Gianluigi), contrari nessuno, resi nei modi di legge;le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate dalla in l’importo della detrazione da applicare per il calcolo dell’imposta degli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DI CONFORMITA’
 
Chiesta ed ottenuta dal Segretario Comunale, Merico Dr. Carlo la valutazione consultiva in merito alla conformità alle norme vigenti ed allo Statuto Comunale, circa la competenza, la forma e la procedura; preso atto che il Segretario Comunale si è espresso favorevolmente per i seguenti motivi: il provvedimento non dà luogo ad alcun "rilievo di non conformità" per quanto attiene la sua competenza.
 
VIONE, 04.03.2005 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Merico Carlo
Dr. Merico Carlo
 
Dr. Merico Carlo
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 
La sottoscritta Rag. Angela Chiappini – Responsabile del servizio Economico e Finanziario - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell’ art. 49 – 1° comma - del D.Lgs n. 267/2000.
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO
VIONE, 04.03.2005 Rag. Angela ChiappiniRag. Angela Chiappini
Rag. Angela Chiappini
 
 
 

COMUNE DI VIONE
PROVINCIA DI BRESCIA

 
 
 
 
 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 06 del 04.03.2005)
 
 
 
I N D I C E
 
 
CAPO I – NORME GENERALI
 
 

     

  1. Oggetto e scopo del regolamento.
  2.  

     

  3. Pertinenze delle abitazioni principali.
  4.  

     

  5. Valore aree fabbricabili.
  6.  

     

  7. Aree divenute inedificabili.
  8.  

     

  9. Fabbricati fatiscenti.
  10.  

     

  11. Modalità di esecuzione dei versamenti.
  12.  
     
     
     
    CAPO II – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
     
     

     

  13. Compenso incentivante al personale addetto.
  14.  
     
     
    CAPO III – NORME FINALI
     
     

     

  15. Pubblicità del regolamento e degli atti.
  16.  

     

  17. Entrata in vigore del regolamento.
  18.  

     

  19. Casi non previsti dal presente regolamento.
  20.  
 
 
 
 
 
 
 
CAPO I – NORME GENERALI
 
 
 
ART. 1
 
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
 
 

     

  1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  
     

     

  3. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  4.  
     

     

  5. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
  6.  
 
 
 
ART. 2
 
 
PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59 - comma 1° - lettere d) ed e)
 
 

     

  1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nel numero massimo di due pertinenze. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario e titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
  2.  
     

     

  3. Ai fini di cui al comma 1°, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati anche al di fuori dell’edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
  4.  
     
     
     
     

     

  5. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1° nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
  6.  
     

     

  7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
  8.  
     

     

  9. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
  10.  
     

     

  11. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito e a titolo di abitazione principale a parenti in linea retta entro il primo grado. Per l’attribuzione dei benefici di cui al presente articolo ciascun contribuente dovrà produrre agli Uffici del Comune la preventiva dichiarazione, utilizzando gli appositi modelli, entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi della situazione purchè la stessa sia supportata da apposita variazione anagrafica.
  12.  
     
     
     
ART. 3
 
VALORE AREE FABBRICABILI
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59 - comma 1° - lettera g)
 

     

  1. Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come indicato nel prospetto riportato di seguito (aggiornamento C.C. N. 5 del 07/03/2003):
  2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORI MEDI DEI TERRENI EDIFICABILI NEL COMUNE DI VIONE
 
NUOVA TABELLA DA APPLICARSI PER I PERIODI DI IMPOSTA A PARTIRE DALL’ANNO 2003
 

 

Zona Urbanistica unica
Valore venale/mq
Zona "C" sottoposta a P.L. approvato ed esecutivo
/mq 20,00
Zona "C" sottoposta a P.L. non approvato o scaduto
/mq 5,16
Zona "B" nucleo esistente (concessione singola)
/mq 36,15
Zona "C" e "C1" zona di espansione
/mq 28,41
Zona artigianale
/mq 7,75
 
 
 
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
 
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio. In assenza di modifiche si intendono confermati per l’anno successivo.
 
4. I terreni edificabili aventi una superficie complessiva, da determinarsi sulla base delle risultanze catastali, non superiore a mq 60 sono esonerati totalmente dal pagamento dell’ICI a condizione che siano ricadenti nel "Nucleo Esistente" in base alle vigenti disposizioni del PRG.
 
 
 
ART. 4
 
 
AREE DIVENUTE INEDIFICABILI
1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili saranno rimborsate a decorrere dal secondo anno precedente la data di approvazione dell’atto che ne determina l’inedificabilità. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell’interessato, da produrre entro un anno dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta.
 
 
 
 
ART. 5
 
 
FABBRICATI FATISCENTI
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59 - comma 1° - lettera h)
 
 

     

  1. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’art. 8, comma 1°, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un fabbricato è considerato fatiscente quando per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione si renda necessaria l’evacuazione delle persone dall’immobile per almeno 6 mesi.
  2.  
     

     

  3. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1°, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
  4.  
 
 
 
ART. 6
 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI VERSAMENTI
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59 - comma 1° - lettere n) e o)
 
 
L’art. 6 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 23/12/1999, e modificato con deliberazione consiliare n. 05 del 07/03/2003, viene sostituito dal seguente:
 

     

  1. I versamenti dell’imposta, sia in autotassazione che a seguito di provvedimenti di liquidazione e/o accertamento, devono essere effettuati presso:
  2.  
 

     

  1. qualsiasi ufficio postale;
  2.  
     

     

  3. la Tesoreria Comunale;
  4.  
 
esclusivamente a mezzo dell’apposito bollettino di c/c postale conforme al modello ministeriale intestato al COMUNE DI VIONE – SERVIZIO TESORERIA – GESTIONE I.C.I.
 
2. I versamenti di autotassazione non vanno eseguiti qualora l’importo da versare per ogni singola quietanza risulti inferiore ad € 2,07.
 
3. Non si dà luogo a provvedimenti di liquidazione e/o accertamenti d’imposta qualora l’importo complessivamente risultante dai singoli provvedimenti, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, non sia superiore a € 10,33.
 
 
€€
ART. 6 - BIS
 
DILAZIONI DI PAGAMENTO
 

     

  1. L’ufficio su richiesta del contribuente può concedere la dilazione d’imposta dovuta a seguito di provvedimenti di liquidazione e/o accertamento qualora l’importo complessivo per ogni singola oblazione comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi, sia superiore a € 500,00;
     
     

     

  2. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 4 rate bimestrali per debiti fino a € 5.000,00 e di n. 8 rate bimestrali per debiti superiori, in entrambi i casi decorrenti dal primo mese successivo a quello di scadenza del relativo avviso impositivo;
     
     

     

  3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza dell’atto impositivo che stabilisce l’ammontare del debito e comunque prima dell’inizio di qualsiasi procedura esecutiva. Inoltre non potrà essere concessa sui debiti d’imposta per i quali sia stato instaurato contenzioso presso le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado.
  4.  
     

     

  5. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate consecutive, decade immediatamente il beneficio della rateizzazione ed il residuo importo sarà reso immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni.
  6.  
     
    € €
€ €
 
ART. 6 - TER
 
AGEVOLAZIONE PER RESIDENTI PRESSO CASE DI RIPOSO
E/O CASE DI CURA
 
 

     

  1. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate, sono equiparate alle abitazioni principali. A tali abitazioni è applicata l’aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali.
  2.  
     

     

  3. Per l’attribuzione dei benefici di cui al presente articolo ciascun contribuente dovrà produrre agli Uffici del Comune la preventiva dichiarazione, utilizzando gli appositi modelli, entro il termine di 3 mesi dal verificarsi della situazione purchè la stessa sia supportata da apposita variazione anagrafica nonché da certificazione di degenza da parte degli istituti di ricovero.
  4.  
     
     
     
CAPO II – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
 
 
 
ART. 7
 
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59 - comma 1° - lettera p)
 
 

     

  1. Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell’I.C.I. è riconosciuto un compenso incentivante.
  2.  
     

     

  3. Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale, stabilita dalla Giunta Comunale all’inizio di ogni anno, sull’importo relativo all’imposta accertato annualmente nel rendiconto finanziario.
  4.  
     

     

  5. Il fondo così costituito si intende compreso degli oneri previdenziali a carico dell’Ente ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del responsabile del Servizio Finanziario salvo che per la quota a lui spettante per la quale provvede il Segretario Comunale.
  6.  
     

     

  7. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali ed agli emolumenti di cui all’art. 6 – comma ottavo – della legge n. 127/97 e successive modifiche ed alle indennità di posizione e di risultato previste dall’art. 10 del nuovo ordinamento professionale sulle qualifiche dei dipendenti degli Enti Locali.
  8.  
 
 
 
 
CAPO III – NORME FINALI -
 
 
 
ART. 8
 
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
 
 

     

  1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
  2.  
 
 
 
 
 
ART. 9
 
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
 

     

  1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  
 
 
ART. 10
 
CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO
 

     

  1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  2.  
 

     

  1. le leggi nazionali e regionali;
  2.  

     

  3. lo Statuto comunale;
  4.  

     

  5. i regolamenti comunali.
  6.