COMUNE DI

TOSCOLANO-MADERNO

Provincia di Brescia

Deliberazione C. C. n. 103 del  22-12-2009

ALIQUOTE ICI ANNO 2010

 

DESCRIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Aliquote 2010

(per mille)

Ordinaria (tutti i fabbricati diversi dai casi sotto riportati)

7

Aree fabbricabili (1)

7

Terreni agricoli (purché non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure a vocazione edificatoria)

Esenti

Fabbricati rurali solo se aventi i requisiti di ruralità ai sensi D.L. n. 557/93 e successive modificazioni

Esenti

Abitazione principale (2)

Esenti

Abitazioni di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate (2)

Esenti

Abitazioni concesse in uso gratuito parenti e affini di primo e secondo grado a condizione che vengano utilizzate come abitazione principale (2)

Esenti

Pertinenze delle abitazioni principali (2) (3)

Esenti

Abitazioni affittate con contratto registrato a persona che la utilizza come abitazione principale    (4)

3,60

Abitazioni principali ed assimilate per legge o regolamento comunale solo per categoria catastale A1, A8 e A9

3,60

 Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze solo per categoria catastale A1, A8 e A9

€ 600,00

Detrazione per abitazioni concesse in uso gratuito solo per categoria catastale A1, A8 e A9    (5)

€ 170,00

Fabbricati accatastati nelle categorie A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, a condizione che vi venga esercitata attività commerciale, artigianale o di servizi ai sensi della normativa vigente

5,25

Abitazioni principali degli italiani residenti all’estero e relative pertinenze (3)

3,60

Detrazione per abitazione principale degli italiani residenti all’estero e relative pertinenze (3)

€ 600,00

 

(1) Per informazioni sul valore venale delle aree fabbricabili  consultare il sito internet del Comune: www.comune.toscolanomaderno.bs.it

(2)  Solo se di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.

(3)     Sono considerate pertinenze ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento comunale sull’ICI: garage o box o posto auto  (massimo 2), soffitta (massimo 1), cantina (massimo 1).

(4)     A  seguito della risoluzione ministeriale n. 1/DF del 4 marzo 2009 è stato chiarito che le abitazioni affittate con contratto registrato a persone che le utilizzano come abitazione principale non beneficiano dell’esenzione ICI disposta dal D.L. 27 maggio 2008,  n. 93.

(5)      In caso di cessione in uso gratuito ai parenti o affini di quota di immobile la detrazione (€ 600,00) spetta interamente e solamente al soggetto passivo che risiede nell’immobile. qualora colui che vi risiede non sia soggetto passivo dell’imposta, la detrazione (€ 170,00) spetta ai soggetti passivi, ripartita in parti uguali fra gli aventi diritto.

 

IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

Riduzione dell’imposta del 50% purché non siano utilizzati e abbiano le caratteristiche di fatiscenza previste dall’art. 7 del regolamento comunale sull’ICI.

FABBRICATI INTERESSATI DA

INTERVENTO EDILIZIO

(vedasi istruzioni ministeriali ICI)

Considerare il valore venale dell’area senza computare il valore del fabbricato (dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, dall’utilizzo o dall’accatastamento).

 

Si ricorda che dall’anno 1997 le rendite catastali urbane vanno aumentate del 5% ai sensi della Legge 662/96 (Legge Finanziaria 1997).

 

·                   MOLTIPLICATORI RENDITE:

GRUPPO A (ESCLUSO CATEGORIA A/10), C (ESCLUSO CATEGORIA C1) = 100

GRUPPO B = 140                                                                                                       

GRUPPO D, CATEGORIA A10 = 50

CATEGORIA C1 = 34

GRUPPO E = ESENTE

I MESI DI POSSESSO VANNO CONSIDERATI INTERI QUALORA IL POSSESSO NEL CORSO DEL MESE SI  PROTRAGGA PER ALMENO 15 GIORNI.

 

SCADENZA E MODALITA’ PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI PER L’ANNO 2009

 

Ø                  ATTENZIONE! E’ STATO SOPPRESSO L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI QUANDO LE VARIAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL’IMPOSTA DIPENDONO DA ATTI PER I QUALI SONO APPLICABILI LE PROCEDURE TELEMATICHE (c.d. MUI).

INOLTRE NON SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SE L’IMMOBILE HA PERSO O ACQUISTATO DURANTE L’ANNO 2009 IL DIRITTO ALL’ESENZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI SENSI DELL’ART. 1 D.L. N° 93/08.

PER ALTRI CASI O ULTERIORI CHIARIMENTI SI RIMANDA ALLE ISTRUZIONI ALLEGATE AL MODELLO DI DICHIARAZIONE ICI.

Ø                  TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER L’ANNO 2009: VEDI SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERCEPITI NEL 2009 (DICHIARAZIONE 2010)

 

SUL SITO INTERNET DEL COMUNE www.comune.toscolanomaderno.bs.it si possono trovare e scaricare la modulistica, il regolamento, gli atti ed altre informazioni riguardanti l’I.C.I.

MODALITA’ DI  PAGAMENTO

 

prima rata

dal 1° gennaio al 16 giugno 2010

50% dell’imposta dovuta per l’intero anno 2010;

seconda rata

dal 1° al 16 dicembre 2010

saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2010;

unica soluzione

dal 1° gennaio al 16 giugno 2010

100% dell’imposta dovuta per l’intero anno 2010.

 

- CONTO CORRENTE POSTALE N. 10453256 INTESTATO A “COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO – SERVIZIO TESORERIA – ICI”.

 - MODELLO F24 DA PRESENTARE AGLI INTERMEDIARI ABILITATI.

 

CODICE CATASTALE COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO:

 

 

 

CODICI TRIBUTO F24:

L312

 

 

3901

ICI - ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

 

3903

ICI - AREE FABBRICABILI

 

 

 

3904

ICI - ALTRI FABBRICATI

 

 

 

3906

ICI - INTERESSI

 

 

 

3907

ICI - SANZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 


TERMINI ADEMPIMENTI - ATTI DI SUCCESSIONE:

1.       i termini di versamento possono essere rinviati fino a dodici mesi dalla data del decesso. Tale opzione va annotata nelle denunce di variazione ICI del deceduto e degli eredi se presentate

2.       gli eredi e i legatari non devono presentare la dichiarazione ICI per gli immobili inclusi nella successione in quanto l’ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia al Comune dove sono ubicati gli immobili   (art. 15 – c. 2 della Legge n. 383 del 18/10/2001 in vigore dal 25/10/2001).