OGGETTO: |
Aliquote e detrazioni d’imposta ICI anno 2008. |
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”, con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
Visto l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 nel quale viene stabilito che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è fissato alla data di approvazione del bilancio di previsione.
Vista e richiamata la delibera di Giunta comunale n. 216 del 01 dicembre 2006 con la quale si determinavano le aliquote ICI e detrazione d’imposta per l’anno 2007.
Visto il comma n. 156 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione delle aliquote ICI.
Ritenuto di confermare le aliquote e detrazioni di cui alle delibera G.C. n. 216/2006 sopra richiamata per l’anno 2008.
Atteso che l’art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, sostituendo l’art. 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ha modificato in modo sostanziale la disciplina previgente che prevedeva l’unicità dell’aliquota da applicare alla base imponibile per determinare l’imposta dovuta, fatta salva la possibilità di determinare un’aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se locati, a’ sensi del d.l. 8 agosto 1996 n. 497, convertito dalla legge 24 ottobre 1996 n. 556. Le disposizioni di legge vigenti prevedono l’applicazione dell’aliquota ordinaria in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al sette per mille, a prescindere dalla sussistenza di straordinarie esigenze di bilancio. E’ necessario precisare, tuttavia, che l’ente può deliberare l’applicazione di aliquote anche inferiori al limite legislativo del 4 per mille per determinate fattispecie applicative, nell’esercizio della propria potestà legislativa, fatte salve, comunque, le esigenze connesse al proprio bilancio ( cfr. in tal senso Agenzia delle entrate, R.M. 19 febbraio 2001, n. 1/FL).
Considerato che, come evidenziato e narrato nella predetta circolare:
· nel corso degli anni si sono succeduti molti provvedimenti legislativi che hanno attribuito ai comuni la possibilità di deliberare aliquote agevolate e che con l’art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è stato consentito agli enti locali di deliberare aliquote anche inferiori al 4 per mille a favore delle categorie ivi individuate;
· l’art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in tema di potestà regolamentare generale, consente agli enti locali di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa norma relativi all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.
· Da detta espressa previsione di quest’ultimo limite consegue una rilettura delle norme innanzi citate in esito alla quale è dato dedurre che gli enti locali, se da un lato non possono legittimamente deliberare aliquote o tariffe superiori a quelle massime stabilite dalla legge statale, dall’altro possono però articolarle diversamente a seconda delle proprie esigenze, fino anche ad abbassare il limite minimo stabilito dalla legge statale poiché tale potestà rientra tra quelle che lo stesso articolo 52 ad essi consente di esercitare.
· Nella sostanza, quindi, se vengono osservate le disposizioni normative innanzi richiamate, nessun ostacolo può opporsi alla scelta del comune di diminuire il carico fiscale relativamente all’ICI.
Visti i commi 2 e 3 dell’art. 8 (Riduzioni e detrazioni dall’imposta), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Ritenuto opportuno confermare per le abitazioni principali ed assimilate, intese nei sensi voluti dal novellato art. 8 del D. lgs. N. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purchè residenti nel comune le aliquote in vigore nel 2008, e della detrazione ordinaria fino a euro 600 dovuta per la predetta unità tenendo conto del vincolo dell’equilibrio complessivo del bilancio.
Visto l’art. 58 III° comma del D. lgs. n. 446/1997 a mente del quale la detrazione per l’abitazione principale del contribuente, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità.
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile reso a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del servizio dell’Area Finanziaria.
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
Di approvare per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. come di seguito specificato:
a) Aliquota del 3,60 per mille (trevirgolaseipermille) e detrazione di € 600 applicabile per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e assimilate o equiparate.
b) Aliquota del 3,60 per mille (trevirgolaseipermille) applicabile per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e dimora abituale (art. 6, quarto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).
c) Aliquota del 3,60 per mille e 170 euro di detrazione per immobile posseduto in aggiunta all’abitazione principale abitato e dato in uso gratuito dal proprietario a parenti o affini fino al secondo grado.
d) Aliquota del 7 per mille per tutti i restanti immobili;
e) Aliquota del 5,25 per mille per gli immobili accatastati, o per i quali sia stato richiesto l’accatastamento, nelle categorie A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, a condizione che vi venga regolarmente ed effettivamente esercitata attività commerciale, artigianale o di servizi ai sensi della normativa vigente.
2. Di stabilire che, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono ( detrazioni):
- € 600,00 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate, con esclusione delle unità locate con contratto (o comodato) registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
- € 170,00 di detrazione per immobile posseduto in aggiunta all’abitazione principale abitato e dato in uso gratuito dal proprietario a parenti o affini fino al secondo grado.
Tali detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae l’utilizzo quale abitazione principale (art. 8, comma 2, D.L.vo 504/92).
3. Come per il 2007, ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi per i quali sia applicabile l’aliquota di cui alla lettera a) del precedente punto 1. e la detrazione dall’imposta di cui al precedente punto 2., si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 662/96).
4. Di dare atto che le aliquote e detrazioni come sopra determinate, consentono, in ogni caso, di mantenere gli equilibri complessivi del bilancio.
5. Di rendere pubbliche, mediante apposito manifesto, le determinazioni di cui sopra, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede di definizione dell’imposta e del relativo versamento.