G.C. n. 224 del 09 dicembre 2004
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Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005: determinazione delle aliquote e della detrazione d’imposta per l’abitazione principale.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 nel quale viene stabilito che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è fissato alla data di approvazione del bilancio di previsione;
Atteso che il secondo comma dell’art. 6 del già citato D.L.vo 504/92, nel testo sostituito dalla Legge 662/96, stabilisce che ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili i comuni possono deliberare un’aliquota "non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille" e che tale aliquota "può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale";
Visti i commi 2 e 3 dell’art. 8 (Riduzioni e detrazioni dall’imposta), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 212 del 18 dicembre 2003 con cui venivano determinate le aliquote e le detrazioni I.C.I. per il 2004;
Sentita la relazione dell’assessore Belloni che conferma le aliquote detrazioni già in vigore per l’anno 2004 e aumenta la detrazione per abitazioni principali e assimilate:
 
Visto il parere favorevole reso a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
Visto il parere favorevole di conformità allo statuto ed alla legge vigente espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
 
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il parere favorevole reso a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
Visto il parere favorevole di conformità allo statuto ed alla legge vigente espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli espressi dagli aventi diritto nei modi di legge
D E L I B E R A

  1. Di approvare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. come di seguito specificato:

  1. Aliquota del 4 per mille applicabile per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o equiparata;
  2. Aliquota del 4 per mille applicabile per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 6, quarto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504);
  3. Aliquota del 7 per mille per tutti i restanti immobili;
  4. Aliquota del 5,50 per mille per gli immobili accatastati, o per i quali sia stato richiesto l’accatastamento, nelle categorie A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, a condizione che vi venga regolarmente ed effettivamente esercitata attività commerciale, artigianale o di servizi ai sensi della normativa vigente.

  1. Di stabilire che, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, si detraggono:
- € 170 per tutte le abitazioni principali e assimilate, con esclusione delle unità locate con contratto (o comodato) registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
Tali detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae l’utilizzo quale abitazione principale (art. 8, comma 2, D.L.vo 504/92).

  1. Come per il 2004, ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi per i quali sia applicabile l’aliquota di cui alla lettera a) del precedente punto 1. e la detrazione dall’imposta di cui al precedente punto 2., si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 662/96).
  2. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.:

  1. assimila alle abitazioni principali, sia per l’aliquota che per la detrazione, le unità abitative concesse in uso gratuito ai seguenti parenti:
ed ai seguenti affini:
In caso di cessione in uso gratuito ai suddetti parenti o affini di quota di immobile la detrazione spetta interamente e solamente al soggetto passivo che risiede nell’immobile. Qualora colui che vi risiede non sia soggetto passivo dell’imposta, la detrazione spetta ai soggetti passivi, ripartita in parti uguali fra gli aventi diritto.

  1. considera parti integranti delle abitazioni principali (e immobili equiparati) le loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
 

  1. Di dare atto che le aliquote e detrazioni come sopra determinate, consentono, in ogni caso, di mantenere gli equilibri di bilancio.

  1. Di rendere pubbliche, mediante apposito manifesto, le determinazioni di cui sopra, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede di definizione dell’imposta e del relativo versamento.
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE
 
IL SINDACO
Dott. Mauro Mantovani
 
Ing. Paolo Elena
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione di
GIUNTA COMUNALE
n. 224 del 09 dicembre 2004
 
 
Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005: determinazione delle aliquote e della detrazione d’imposta per l’abitazione principale.
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000.
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Dott. Mauro Mantovani
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole, in ordine alla conformità allo statuto ed alla legge vigente, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 267/2000.
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mauro Mantovani