Dal 2008 è esclusa dall’Imposta ICI l’unità immobiliare adibita ad Abitazione Principale del soggetto passivo, delle sue pertinenze e degli immobili assimilati all’Abitazione Principale, ad eccezione delle unità appartenenti alle categorie A/1 – A/8 – A/9.

 

Abitazione Principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9):

 

§        Per l’unità immobiliare adibita ad Abitazione Principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 l’imposta ICI è da versare in base all’aliquota deliberata dal Comune così come indicato nella tabella successiva.

§        La detrazione d’imposta per queste categorie di abitazioni è di € 103,29 annuali.

 

 

Tabella Aliquote deliberate per l’anno d’imposta 2011:

 

·         ALIQUOTA 4,0 ‰  (4,0 per mille):

- per l’Abitazione Principale;

- per le Pertinenze dell’Abitazione Principale;

- per l’Abitazione principale non locata di persone che hanno trasferito la residenza in case di cura/riposo o istituti di ricovero/accoglienza per handicappati;

·         ALIQUOTA 4,0 ‰  (4,0 per mille):

- per le abitazioni concesse in uso gratuito, senza l’esistenza di un diritto reale di godimento, ai seguenti parenti:

 

   1.  di primo grado in linea retta (figli, genitori).

   2.  di secondo grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle).

 

N.B.:  Non sono previste detrazioni per questa tipologia di abitazioni.  Coloro che usufruiscono di detta aliquota devono compilare l’apposito modulo ritirabile presso l’Ufficio Tributi del Comune e da restituire allo stesso entro il 31/12/2011.

·         ALIQUOTA 5,5 ‰  (5,5 per mille):

- per abitazioni e pertinenze date in locazione.

·         ALIQUOTA 7,0 ‰  (7,0 per mille):

- per abitazioni e pertinenze tenute a disposizione (non locate).

- per tutte le altre categorie catastali dei fabbricati.

- per terreni ed aree fabbricabili.