Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2009, avente per oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione delle aliquote per l’anno 2009”.

  

Relaziona il Sindaco:

Nel Comune di Rezzato, l’aliquota ICI applicata per l’anno 1999 è stata fissata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.02.1999, esecutiva, nella misura del 5,5 per mille e del 5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e con applicazione di una detrazione di Lit. 200.000. Si fa presente che il limite massimo è del 7 per mille (eccezionalmente del 9 per mille), così come stabilito dall’art. 3 comma 5 della legge n. 662 del 23.12.1996.

Per l’anno 2000 è stata deliberata dal Consiglio Comunale (deliberazione n. 16 del 28.02.2000) una leggera modifica all’aliquota ordinaria, che è stata fissata nella misura del 6 per mille, mentre nessuna modifica è stata apportata alla aliquota fissata per le abitazioni principali. Nell’anno 2001, con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2001 sono stata confermate le aliquote già fissate per l’anno 2000, come sopra indicate.

Nell’anno 2002 la Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 25.01.2002 confermava anche per l’anno 2002 l’aliquota per l’abitazione principale nella misura del 5 per mille, ma elevava di un punto percentuale l’aliquota ordinaria, che passava così dal 6 al 7 per mille, con esclusione delle abitazioni locate con affitti convenzionati a norma dell’art. 2 comma 5 della legge n. 431 del 09.12.1998, che sarebbero state, comunque soggette alla medesima aliquota dell’abitazione principale, considerato che il limite massimo è del 7 per mille (eccezionalmente 9 per mille), così come stabilito dall’art. 3 comma 5 della legge n. 662 del 23.12.1996.

Nell’anno 2003 con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 07.03.2003, è stato deliberato di confermare l’aliquota ICI nella misura già determinata per l’anno 2002, mentre la detrazione per l’abitazione principale veniva determinata nella misura di euro 104,00.

Per gli anni 2004, 2005  e 2006 con deliberazioni della Giunta Comunale n. 207 del 21.11.2003, n. 185 in data 1.12.2004 e n. 7 in data 18.12.2006 e per gli anni 2007 e  2008 con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 23.03.2007 e n. 15 in data 26/03/2008 è stato deliberato di confermare l’aliquota ICI nella misura già determinata per l’anno 2003 e corrispondente alla misura del 7 per mille per l’aliquota ordinaria, del 5 per mille per l’abitazione principale e del 5 per mille per le abitazioni locate con affitti convenzionati a norma dell’art. 2 comma 5 legge n. 431 del 09.12.1998. La detrazione per l’abitazione principale è stata confermata nella misura di 104,00 euro.

Egli poi ricorda che dal 2008 la quasi totalità delle case di prima abitazione è stata esentata dal pagamento dell’imposta e che con normativa introdotta nella scorsa estate non è possibile deliberare aumenti delle aliquote e delle tariffe.

Egli propone che al fine di mantenere i servizi allo stesso livello dell’anno precedente per l’anno 2009 siano confermate le aliquote stabilite per l’anno precedente.

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,  così come modificato successivamente ed in particolare  con i commi 53, 54 e 55 della legge 662/1996;

 

VISTO il Capo I del decreto che istituisce  l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

 

VISTO il comma 1 dell’articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce nel 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

VISTO l’art. 31 -comma 1 della legge 23.12.1998, n. 488, che stabilisce nel 31 dicembre di ogni anno anche il termine per l’approvazione delle tariffe e dei tributi comunali;

 

VISTO che con decreto in data 19 dicembre 2008 il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 in data 5 gennaio 2009 ha disposto il rinvio al 31 marzo 2009 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

 

VISTO che entro tale termine deve essere fissata anche l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille;

 

VISTO il comma 30 dell’art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone per il triennio 2009-2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente “la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato”;

 

RITENUTO di deliberare in merito anche se nessuna variazione delle aliquote interviene rispetto al precedente esercizio finanziario;

 

VISTO il comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dal comma 156 della legge27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che l’aliquota venga stabilita annualmente dal consiglio comunale con propria deliberazione;

 

PRESO ATTO della relazione del Sindaco;

 

PRESA VISIONE dello schema di Bilancio approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 in data 25/02/2009 e della Relazione Previsionale e programmatica che illustra le motivazioni della scelta operata;

 

RILEVATO CHE con la stessa delibera viene proposta al Consiglio Comunale la manovra tributaria  per l’anno 2009 che prevede di confermare le aliquote in vigore nell’esercizio finanziario 2008;

 

VISTO CHE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole Responsabile del Settore Contabilità e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

 

Con voti favorevoli n. 13 (REZZATO DEMOCRATICA, LIBERINSIEME) e n. 2 contrari (LEGA NORD);

 

D E L I B E R A

 

  1. Di confermare per l’anno 2009 l’aliquota ICI nella misura già determinata per l’anno 2007 e corrispondente alla misura del 7 per mille per l’aliquota ordinaria, del 5 per mille per l’abitazione principale e del 5 per mille per le abitazioni locate con affitti convenzionati a norma dell’art. 2 comma 5 legge n. 431 del 09.12.1998. La detrazione per l’abitazione principale è determinata nella misura di 104,00 euro.

 

  1. Di dare atto che con decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con legge 24 luglio 2008 n. 126, l'abitazione principale e le sue pertinenze, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli); sono state esentate dal pagamento Ici.