L'Assessore Lusetti Daniele illustra l'argomento in oggetto ricordando che occorre procedere a questo adempimento anche dopo le novità normative che hanno abolito l'imposta sulla prima casa in quanto sono rimasti inalterati gli altri aspetti disciplinanti l'imposta. Esprime un giudizio critico sull'eliminazione dell'ICI principale in quanto questa scelta ha impedito di fatto quell'obiettivo di raggiungimento dell'autonomia finanziaria dei Comuni che da più parti si invoca.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'Imposta Comunale sugli Immobili è disciplinata dal D. Lgs. 30.12.1992, nr.504, come modificato e integrato con successivi provvedimenti legislativi;
DATO atto che, l'art. 1, comma 156 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), modificando l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione dell'aliquota I.C.I.;
VISTO l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO l'art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n.93, convertito inlegge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,30, rapportata al paeriodo din utilizzo;
VISTO il Regolamento comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione consiliare nr.52 del 30.11.2004;
VISTO il Regolamento comunale delle Entrate, approvato con deliberazione consiliare nr.15 del 05/03/2001;
CONSIDERATO l'art.1 comma 166 della Finanziaria 2007 stabiliva che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a detto importo;
CONSIDERATO, altresì, che dal 2007 sono stati modificati i termini di versamento dell'imposta, che in base all'art.37, comma 13 e 14 del D.L.223/2006, convertito nella Legge 248/2006, sono fissati al 16 Giugno per l'acconto (o il versamento totale) e al 16 Dicembre per il saldo;
RITENUTO opportuno di confermare anche per l'anno di imposta 2009 l'aliquota unica del 6 per mille e la detrazione ordinaria per la prima casa di Euro 103,30, così come previsto nello schema di Bilancio 2009 approvato dalla Giunta Comunale con atto nr.253 del 09.12.2008;
VISTO l'art.3 del vigente Regolamento ICI, il quale stabilisce che
è equiparata all’abitazione principale, come intesa dall’art.8 comma 2 del D.Lgs.504/92, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;RITENUTO che la normativa sopra indicata che prevede l'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo comporta di fatto l'esclusione anche per quei contribuenti che godevano dell'aumento della detrazione da € 103.30 a € 170.00:
- i contribuenti che risultano proprietari dell'unica casa di abitazione (A2, A3, A4, A5, A6) con reddito familiare inferiore a quello sottoindicato;
- i contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap, indipendentemente da qualsiasi riferimento reddituale.
CONSIDERATO, altresì, che il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. nr.13525258 intestato al Comune di Pontevico - Servizio Tesoreria - ICI;
UDITO l'intervento dell'Assessore Lusetti Daniele;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Rag. Bricchi Nicoletta in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione d'entrata, non si rende necessario acquisire parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile sulla presente proposta di deliberazione e la relativa attestazione di copertura finanziaria;
Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno e astenuti n. 2 (Gatta Faustino del gruppo "Il Ponte" e Rebani Luigi del gruppo "Lega Nord - Padania") espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1) di fissare per l'anno 2009 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 6 per mille;
2) di confermare che la detrazione per la prima casa e' fissata nell'importo di Euro 103,30, stabilito per legge;
3) di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;4) di dare atto che oltre all'applicazione dell'aliquota saranno applicate le detrazioni, esenzioni agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;
5) di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
6) di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
7) di precisare che si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito tra genitori e figli;
8) di stabilire che il versamento non è dovuto qualora l'ammontare annuo dell'imposta sia inferiore ad Euro 10,33. L'importo della rata di acconto, se inferiore al minimo, si recupera con il versamento a saldo;
8) di stimare il gettito complessivo dell'imposta in Euro 710.000,00 iscritto all'apposito capitolo di entrata del bilancio 2009;
9) di rimettere copia della presente deliberazione all'Anci-CNC, per gli adempimenti di competenza.