Illustra l'argomento l'Assessore Lusetti Daniele che spiega i motivi della rettifica ricordando che questa viene fatta in seguito ad una disposizione del Ministero delle Finanze, la quale ha chiarito che l'ulteriore detrazione statale prevista dalla Legge Finanziaria 2008 non consente di ricomprendere tra "l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" anche le tipologie di abitazioni che sono assimilate dal Comune a quelle principali.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'Imposta Comunale sugli Immobili è disciplinata dal D. Lgs. 30.12.1992, nr.504, come modificato e integrato con successivi provvedimenti legislativi;
VISTO altresì il comma 156 della legge 27/12/2006 n.296 che, modificando l’art. 6 comma 1 primo periodo del D.Lgs.504/02, indica il Consiglio Comunale quale organo competente per la determinazione delle aliquote della Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno i termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 sono stati prorogati al 31.05.2008;
VISTO il Regolamento comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione consiliare nr.52 del 30.11.2004;
VISTO il Regolamento comunale delle Entrate, approvato con deliberazione consiliare nr.15 del 05/03/2001;
VISTE le disposizioni in materia di ICI disposte dalla Legge nr.244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008);
VISTA la delibera di C.C. nr.6 del 29/02/2008 avente ado oggetto "Determinazione dell'aliquota Ici per l'anno 2008";
VISTA la nota del Ministero delle Finanze pervenuta al ns. prot. 6325 del 02/05/2008:
VISTA la risoluzione nr.1/DPF del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche Fiscali, che ha chiarito che l'ulteriore detrazione statale prevista dalla Legge Finanziaria 2008 non consente di ricomprendere tra "l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" anche le tipologie di abitazioni che sono assimilate dal Comune a quelle principali;
RITENUTO necessario rettificare la delibera di determinazione dell'aliquota ICI, eliminando il punto 6) del dispositivo;
UDITO l'intervento dell'Assessore Lusetti Daniele;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Rag. Bricchi Nicoletta in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione d'entrata, non si rende necessario acquisire parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile sulla presente proposta di deliberazione e la relativa attestazione di copertura finanziaria;
Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Rebani Luigi del gruppo "Lega Nord - Padania" e Gatta Faustino del Gruppo "Il Ponte") ed astenuti nessuno espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1) di rettificare la delibera di C.C. nr.6 del 29/02/2008 avente ad oggetto "Determinazione dell'aliquota ICI per l'anno 2008", specificando che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 6 per mille;
2) di confermare che la detrazione per la prima casa e' fissata nell'importo di Euro 103,30, stabilito per legge;
3) di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;4) di elevare detta detrazione ad Euro 170,00 per i contribuenti in possesso dei requisiti in premessa indicati;
5) di prendere atto delle disposizioni in materia di ICI previste dalla L. 244 del 24.12.07 (Finanziaria 2008), in particolare dell'ulteriore detrazione sull'abitazione principale, precisando che la stessa si somma alla detrazione ordinaria di 103,30 Euro e si calcola sulla somma del valore imponibile dell'abitazione e delle pertinenze;
6) di precisare che l'ulteriore detrazione prevista dalla Legge Finanziaria 2008, come meglio specificato dalla Risoluzione nr.1 del Ministero delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - NON si applica nei confronti degli immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli;
7) di stabilire che il versamento non è dovuto qualora l'ammontare annuo dell'imposta sia inferiore ad Euro 10,33. L'importo della rata di acconto, se inferiore al minimo, si recupera con il versamento a saldo;
8) di stimare il gettito complessivo dell'imposta in Euro 1.120.000,00 iscritto all'apposito capitolo di entrata del bilancio 2007;
9) di rimettere copia della presente deliberazione all'Anci-CNC, per gli adempimenti di competenza.
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