NOTE I.C.I. - IMPOSTA DI SCOPO - ANNO 2010
ALIQUOTE: le aliquote per l'anno 2010 sono così determinate (invariate rispetto al 2009):
ABITAZIONE PRINCIPALE ED USI GRATUITI: Con decreto legge n. 93 del 27/05/2008 è stata abolita l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ed eventualmente due pertinenze) a decorrere dal 01/01/2008 con esclusione delle abitazioni di categoria A1, A8 e A9; lo stessa esenzione si applica per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze. L'uso gratuito è consentito tra parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) nonché tra coniugi qualora residenti in comuni diversi.
VERSAMENTI: il versamento ICI (da arrotondare all’unità di Euro) può essere eseguito presso un qualsiasi ufficio postale oppure presso la Tesoreria comunale, Banca Popolare di Sondrio - agenzia di Ponte di Legno, utilizzando sempre il bollettino di c/c/p n. 14 52 52 57 intestato a "Comune di Ponte di Legno - Servizio Tesoreria". In alternativa può essere eseguito a mezzo mod. F24.
Il pagamento dell’imposta si effettua in due rate:
NOTA: i versamenti non vanno effettuati presso la concessionaria della riscossione (esattoria);
NOTA: non è possibile effettuare il versamento presso altre banche o a mezzo bonifici bancari;
NOTA: il versamento non va effettuato solamente nel caso in cui l'importo sia inferiore ad € 3,00;
NOTA: non è possibile effettuare versamenti congiunti.
DENUNCE DI VARIAZIONE: ai sensi del comma 175 della Legge Finanziaria 2007 la comunicazione di variazione è soppressa e viene reintrodotta dal c. 174 la denuncia di variazione. Essa rimane attiva per tutte le tipologie di variazione (es. aree fabbricabili, riduzioni, agevolazioni, immobili concessi in leasing ecc.) per le quali non risultano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.lgs 463/1997. La scadenza è legata al termine per la presentazione della denuncia dei redditi.
IMPOSTA DI SCOPO: a decorrere dal 01/01/2007 e per la durata di cinque anni, con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2007 è istituita l’Imposta di Scopo ai sensi dei c. 145-146-147 della Legge Finanziaria per l’anno 2007. Essa è determinata applicando all’imponibile ICI (con esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale, uso gratuito a familiari e relative pertinenze, nonché gli immobili di categoria C1, C3 e D2) un’aliquota annua pari allo 0,5‰. Il versamento si esegue contestualmente all'ICI con le medesime modalità.