DELIBERA

 

1.         Di riconfermare e determinare, per le motivazioni specificate in premessa, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Nuvolera per l’anno 2008 nelle seguenti misure:

·          unità immobiliare adibita ad abitazione principale : 5,00 per mille, precisando che ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili sono equiparate alle abitazioni principali:

-           le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-           gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

-           le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

-           le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

-           le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale e comunque ad una distanza non superiore a 100 metri;

-           le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli) e al coniuge, ancorché separato o divorziato.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile ai sensi dell'art. 1 c.5 della l. 244/2007.L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione sopra citata si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9"

 

·          Altre unità immobiliari:  6,00 per mille.

 

·          Aree fabbricabili:  6,00  per mille.

 

·          Terreni agricoli: esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 504/92 in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’ art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.° 984.

 

2.         Di determinare per l’anno 2008 in  103,29 la detrazione per l’abitazione principale;

 

3.         Di precisare che con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 150 in data 05.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, i valori minimi delle aree fabbricabili sono stati determinati nella seguente misura:

 

        1. Aree Residenziali di Completamento:

a.       Zona B1: Euro 165,00;

b.      Zona B2: Euro 125,00;

c.       Zona C:   Euro 125,00;

2. Aree produttive di completamento: Euro 110,00

3. Aree di espansione da urbanizzare a destinazione residenziale: Euro 110,00;

4. Aree di espansione da urbanizzare a destinazione produttiva: Euro 95,00.