Delibera n. 145 del 13.12.2006

 

OGGETTO: Approvazione  aliquote  relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Anno 2007.         

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

          Richiamato  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

 

          Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, adottato in forza dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 in data 21.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

          Considerato che l’ente impositore deve adottare la deliberazione di approvazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento per poter esplicare i propri effetti nel corrispondente periodo d’imposta, tenuto altresì conto che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92 stabilisce che se la delibera non è adottata entro il termine previsto dalla legge, si applica l’aliquota del 4 per mille;

 

          Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;

 

          Ritenuto, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio 2007;

 

          Dato atto che l’art. 3 – comma 48° - della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha rivalutato del 5% - a decorrere dal 1° gennaio 1997 - le rendite catastali urbane ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e che il comma 55° – punto 2) – del medesimo articolo ha fissato in € 103,29 la detrazione minima da applicarsi all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

          Visto l’art. 42 – comma 2° - lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 

          Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi,  art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 

          Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,  art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 

          Visto il T.U sull’Ordinamento Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.° 267;

 

          Visto lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;

 

          Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili

 

          Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

1.         Di riconfermare e determinare, per le motivazioni specificate in premessa, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Nuvolera per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

·          unità immobiliare adibita ad abitazione principale : 5,00 per mille, precisando che ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili sono equiparate alle abitazioni principali:

-           le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-           gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

-           le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

-           le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

-           le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale e comunque ad una distanza non superiore a 100 metri;

-           le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli) e al coniuge, ancorché separato o divorziato.

 

·          Altre unità immobiliari:  6,00 per mille.

 

·          Aree fabbricabili:  6,00  per mille.

 

·          Terreni agricoli: esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 504/92 in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’ art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.° 984.

 

2.         Di determinare per l’anno 2007 in  103,29 la detrazione per l’abitazione principale;

3.         Di precisare che con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 138 in data 13.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, i valori minimi delle aree fabbricabili sono stati determinati nella seguente misura:

 

        1. Aree Residenziali di Completamento:

a.       Zona B1: Euro 160,00;

b.      Zona B2: Euro 120,00;

c.       Zona C:   Euro 120,00;

2. Aree produttive di completamento: Euro 105,00

3. Aree di espansione da urbanizzare a destinazione residenziale: Euro 105,00;

4. Aree di espansione da urbanizzare a destinazione produttiva: Euro 90,00.

 

 

4.         Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a seguito dell’intervenuta esecutività;

5.         Di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate;

6.         Di dichiarare con voto unanime appositamente espresso la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.