Delibera n. 145 del 13.12.2006
OGGETTO: Approvazione aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Anno 2007.
Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, adottato in forza dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n°
Considerato che l’ente impositore deve adottare la deliberazione di approvazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento per poter esplicare i propri effetti nel corrispondente periodo d’imposta, tenuto altresì conto che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92 stabilisce che se la delibera non è adottata entro il termine previsto dalla legge, si applica l’aliquota del 4 per mille;
Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;
Ritenuto, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio 2007;
Dato atto che l’art. 3 – comma 48° - della legge 23 dicembre 1996, n.
Visto l’art. 42 – comma 2° - lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U sull’Ordinamento Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.° 267;
Visto lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
1. Di riconfermare e determinare, per le motivazioni specificate in premessa, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Nuvolera per l’anno 2007 nelle seguenti misure:
· unità immobiliare adibita ad abitazione principale : 5,00 per mille, precisando che ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili sono equiparate alle abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale e comunque ad una distanza non superiore a
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli) e al coniuge, ancorché separato o divorziato.
· Altre unità immobiliari: 6,00 per mille.
· Aree fabbricabili: 6,00 per mille.
· Terreni agricoli: esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 504/92 in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’ art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.° 984.
2. Di determinare per l’anno
3. Di precisare che con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.
a. Zona B1: Euro 160,00;
b. Zona B2: Euro 120,00;
c. Zona C: Euro 120,00;
2. Aree produttive di completamento: Euro 105,00
3. Aree di espansione da urbanizzare a destinazione residenziale: Euro 105,00;
4. Aree di espansione da urbanizzare a destinazione produttiva: Euro 90,00.
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a seguito dell’intervenuta esecutività;
5. Di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate;
6. Di dichiarare con voto unanime appositamente espresso la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.