Delibera n. 206 del 28.12.2004

 

OGGETTO: Approvazione  aliquote  relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili.Anno 2005.         

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

          Richiamato  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

 

          Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, adottato in forza dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 in data 21.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

          Considerato che l’ente impositore deve adottare la deliberazione di approvazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento per poter esplicare i propri effetti nel corrispondente periodo d’imposta, tenuto altresì conto che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92 stabilisce che se la delibera non è adottata entro il termine previsto dalla legge, si applica l’aliquota del 4 per mille;

 

          Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;

 

          Ritenuto, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio 2005;

 

          Dato atto che l’art. 3 – comma 48° - della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha rivalutato del 5% - a decorrere dal 1° gennaio 1997 - le rendite catastali urbane ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e che il comma 55° – punto 2) – del medesimo articolo ha fissato in € 103,29 la detrazione minima da applicarsi all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

          Visto l’art. 42 – comma 2° - lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 

          Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi,  art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 

          Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,  art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 

          Visto il T.U sull’Ordinamento Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.° 267;

 

          Visto lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;

 

          Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili

 

          Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

1.         Di determinare, per le motivazioni specificate in premessa, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Nuvolera per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

·          unità immobiliare adibita ad abitazione principale : 5,00 per mille, precisando che ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili sono equiparate alle abitazioni principali:

-           le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-           gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

-           le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

-           le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

-           le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale e comunque ad una distanza non superiore a 100 metri;

-           le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli) e al coniuge, ancorché separato o divorziato.

 

·          Altre unità immobiliari:  6,00 per mille.

 

·          Aree fabbricabili:  6,00  per mille.

 

·          Terreni agricoli: esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 504/92 in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’ art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.° 984.

 

2.         Di determinare per l’anno 2005 in  103,29 la detrazione per l’abitazione principale;

3.         Di precisare che con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 30.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, i valori minimi delle aree fabbricabili sono stati determinati nella seguente misura:

 

        1. Aree Residenziali di Completamento:

a.       Zona B1: Euro 150,00;

b.      Zona B2: Euro 115,00;

c.       Zona C:   Euro 115,00;

2. Aree produttive di completamento: Euro 100,00

3. Aree di espansione da urbanizzare a destinazione residenziale: Euro 100,00;

4. Aree di espansione da urbanizzare a destinazione produttiva: Euro 85,00.

 

 

4.         Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a seguito dell’intervenuta esecutività;

5.         Di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate;

6.         Di dichiarare con voto unanime appositamente espresso la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.