(Deliberazione di Consiglio Comunale N. 51 del 22/12/2010)
ALIQUOTE
A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;
B - aliquota ridotta del 6,00 per mille per immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. B; cat C/1, C/2, C/3, C/4, C/5; cat. D/1, D/7, D/8;
C - aliquota ridotta del 5,00 per mille per:
1) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica;
2) Unità immobiliare posseduta da italiani residenti all’estero a condizione che non risulti locata;
3) Le pertinenze ai suddetti immobili come identificati dall’art. 5 del regolamento;
4) Unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6 con relative pertinenze (art.5 del regolamento ICI) concesse in uso gratuito a parenti o affini di 1° grado purchè il proprietario sia residente a Padenghe sul Garda e l’occupante sia residente nell’immobile concesso in uso gratuito (l’agevolazione è soggetta a istanza ai sensi dell’art. 5 bis del regolamento ICI).
D - aliquota agevolata del 4,00 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori.
DETRAZIONI
A) detrazione per l’abitazione principale in € 104,00;
B) un aumento della detrazione per l’abitazione principale da €
ESENZIONI
A) Unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal contribuente che ne ha la soggettività passiva e classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze;
B) Unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune;
C) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
D) Unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da uno o entrambi i coniugi, assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione a condizione che il coniuge non assegnatario non usufruisca dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale in un’altra unità immobiliare e che il coniuge assegnatario utilizzi l’immobile a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica.