(Deliberazione di Consiglio Comunale N. 54 del 17/12/2008)
ALIQUOTE:
A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;
B - aliquota ridotta del 6,00 per mille per immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. B; cat. C/1, C/2, C/3, C/4, C/5; cat. D/1, D/7, D/8 ;
C - aliquota ridotta del 5,00 per mille per:
1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ha la residenza anagrafica;
2) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) le pertinenze ai suddetti immobili come identificati dall’art. 5 del regolamento;
4) l’unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da uno o entrambi i coniugi, assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione a condizione che il coniuge non assegnatario non usufruisca dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale in un’altra unità immobiliare e che il coniuge assegnatario utilizzi l’immobile a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica.
D - aliquota agevolata del 4,00 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori.
DETRAZIONI:
A) detrazione per l’abitazione principale in € 104,00 comprese le abitazioni di cui alla precedente lett. "C" punto 2) e punto 4);
B) un aumento della detrazione per l’abitazione principale da €