ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 DEL 21/12/2005
OMISSIS……
1) LE ALIQUOTE I.C.I., che saranno applicate in questo Comune per l’anno 2006, sono le seguenti:
A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille
B - aliquota ridotta del 6,00 per mille per immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. B(nuova cat. P - V/4 - T/2), cat.C/1 (T/1), C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), C/5(V/2), cat. D/1(Z/1), cat. D/7(Z/1), D/8(Z/2);
C - aliquota ridotta del 5,00 per mille per:
1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dimora abitualmente;
2) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune;
3) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) le pertinenze ai suddetti immobili come identificati dall’art.5 del regolamento;
D - aliquota agevolata del 4,00 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio lavori. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori.
2) Di determinare come segue le DETRAZIONI:
A) detrazione per l’abitazione principale € 104,00 comprese le abitazioni di cui alla precedente lett. “C” punto 3);
B) un aumento della detrazione per l’abitazione principale da € 104,00 a € 155,00 ai soggetti passivi in possesso a titolo di proprietà , usufrutto, altro diritto reale tale da generare l’insorgenza della soggettività passiva di abitazioni classificate nella categoria A da A/1 a A/5 (nuova categoria R/1), comprese le abitazioni di cui alla precedente lett. “C” punto 3);
OMISSIS……