COMUNE DI ORZIVECCHI
PROVINCIA DI BRESCIA
COD. ENTE 10376 |
DELIBERAZIONE N. 03/2008 |
Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – Seduta ordinaria
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE [f1] I.C.I. E RELATIVE DETRAZIONI PER L’ANNO 2008.
All’appello risultano:
BRIDA Tomaso presente
PERMARI Cesare presente
NODARI Lino presente
MAGLI Tomaso presente
FAPPANI Claudia presente
OTTOLINI Angelo presente
COSTA Giancarlo presente
PADERNO Marco presente
FORTUNALI Santo presente
FERRARI Liliana presente
TRENTA Claudia presente
FATTORI Claudio presente
BORDIGA Stefano presente
TOTALI N. 13
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Vice Segretario Comunale Sig. Antonelli Dott. Gianfranco il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BRIDA rag. Tomaso, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
N. 03 del 07/03/2008
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE [f2] I.C.I. E RELATIVE DETRAZIONI PER L’ANNO 2008.
Preso atto che l’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Finanziaria per l’anno 2007, dispone che il consiglio comunale provveda a determinare, entro il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote e le detrazioni per l’anno di riferimento, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Considerata la necessità di determinare l’aliquota relativa alla imposta comunale sugli immobili ai sensi del D.Lgs n.504/92 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art.8 del D.Lgs.504/92 che prevede una detrazione minima per abitazione principale di €.103,29 e la possibilità di elevare tale detrazione sino ad una massimo di €.258,23;
Visto il regolamento comunale attualmente vigente per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, in particolare gli artt.5, 6, 7 e 8 relativi rispettivamente alla determinazione della base imponibile, alla determinazione dell’aliquota, alle esenzioni e alle detrazioni e riduzioni d’imposta;
Ribadito, ai sensi del D.Lgs.504/92 e del vigente regolamento comunale in materia, che l’aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non può superare il 7 per mille;
Vista la L.244/07 Finanziaria per l’anno 2008 che all’art.1 comma 5 testualmente recita:
“All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».”
Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale la conferma per l’esercizio finanziario 2008 delle stesse aliquote deliberate per l’anno 2007 e di fissare conseguentemente le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2008;
- ALIQUOTA I.C.I. PRIMA CASA 5 per mille;
- ALIQUOTA I.C.I ORDINARIA 7 per mille;
- La detrazione per la prima casa é fissata in Euro 104,00 e non è cumulabile con ulteriori detrazioni eccetto la seguente;
- Ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite a prima casa, di importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, sino ad un massimo di Euro 200,00, escluse le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.
Dato atto che la misura delle aliquote proposte sono motivate dalla inderogabile necessità di mantenere gli equilibri di bilancio e l’attuale livello dei servizi offerti, finalità che non potrebbero essere conseguite con aliquote inferiori;
Atteso inoltre che l’articolo 15 del D.L.23/12/93 n.537, stabilisce la facoltà per ciascun Comune di diversificare la detrazione per l’imposta comunale sugli immobili tenendo conto del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio e nelle particolari situazioni di carattere sociale, purché vi siano richieste documentate;
Dato atto che le tipologie abitative presenti sul territorio comunale sono:
A2 CIVILE ABITAZIONE
A3 EDILIZIA ECONOMICA
A4 EDILIZIA POPOLARE
A5 ABITAZIONE TIPO ULTRAPOPOLARE
A6 EDILIZIA RURALE
A7 ABITAZIONI IN VILLINI
Visto l’art.3, comma 53 e seguenti, della L.23.12.96 n. 662;
Ritenuto di prevedere una detrazione differenziata di €.250,00 per particolari situazioni di carattere sociale alle seguenti condizioni:
- il reddito complessivo del nucleo familiare non superi il limite del reddito I.S.E.E. previsto per l’anno 2008 dall’apposito regolamento e dal Piano Socio-Assistenziale ed il valore catastale complessivo delle proprietà appartenenti all’interessato, non superi il limite che verrà stabilito nello stesso Piano Socio-Assistenziale;
- gli interessati dovranno presentare istanza entro il 15 maggio 2008, corredata dello stato di famiglia e dalla certificazione I.S.E.E. comprovante il reddito del nucleo familiare, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Comunale a condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite (art. 640, c.1, c.p.).
- il reddito da considerare e’ determinato sulla base dell’I.S.E.E. calcolato secondo i criteri previsti dal regolamento per l’erogazione delle prestazioni comunali agevolate, approvato con C.C. n.29 del 30/09/2002, e del Piano Socio-Assistenziale in vigore alla data di presentazione della domanda;
- le richieste pervenute saranno esaminate entro il 30 Maggio 2008 dalla Giunta Comunale;
Acquisiti il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed il parere della regolarità contabile entrambi espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
Visto lo statuto dell’ente;
Visto il regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti;
1. Di determinare per l’anno 2008, per le ragioni di cui in premessa, le seguenti aliquote relative all’imposta Comunale sugli immobili:
- ALIQUOTA I.C.I. PRIMA CASA 5 per mille;
- ALIQUOTA I.C.I ORDINARIA 7 per mille;
- La detrazione per la prima casa é fissata in EURO 104,00 e non è cumulabile con ulteriori detrazioni eccetto la seguente;
- Ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite a prima casa, di importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, sino ad un massimo di Euro 200,00, escluse le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.
2. Di determinare in €.250,00 la detrazione differenziata per particolari situazioni di carattere sociale concedibile previa richiesta ed alle condizioni esposte in premessa;
3. Di dare mandato al Responsabile supplente dell’Area Finanziaria per trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze Direzione centrale per la Fiscalità Locale entro 30 giorni dall’esecutività della presente;
4. Di dare atto che il gettito presunto per l’anno 2008 ammonta ad €.251.300,00;
5. Di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli adempimenti conseguenti.
Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4^ comma, del T.U.E.L..267/2000.
COMUNE DI ORZIVECCHI
PROVINCIA DI BRESCIA
COD. ENTE 10376 |
DELIBERAZIONE N. 41/2008 |
Adunanza straordinaria di 1^ convocazione – Seduta straordinaria
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE [f1] I.C.I. E RELATIVE DETRAZIONI PER L’ANNO 2009.
All’appello risultano:
BRIDA Tomaso presente
PERMARI Cesare presente
NODARI Lino presente
MAGLI Tomaso presente
FAPPANI Claudia presente
OTTOLINI Angelo presente
COSTA Giancarlo presente
PADERNO Marco assente
FORTUNALI Santo assente
FERRARI Liliana presente
TRENTA Claudia presente
FATTORI Claudio presente
BORDIGA Stefano assente
TOTALI N. 10 N. 3
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Vice Segretario Comunale Sig. Antonelli Dott. Gianfranco il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BRIDA rag. Tomaso, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
N. 41 del 22.12.2008
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE [f2] I.C.I. E RELATIVE DETRAZIONI PER L’ANNO 2009.
Preso atto che l’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Finanziaria per l’anno 2007, dispone che il consiglio comunale provveda a determinare, entro il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote e le detrazioni per l’anno di riferimento, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto il D.L.112/08, Finanziaria per l’anno 2009, che all’art. 77 bis comma 30 che conferma per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani;
Visto il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 che stabilisce che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.lgs 30/12/1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 commi 2 e 3 del citato decreto 504/1992;
Considerato che per l’attribuzione da parte dello Stato delle risorse compensative relative al minor gettito ICI derivante dall’attuazione dell’art.1, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, l’ente invierà al Ministero dell’Interno, la certificazione relativa al minor gettito, calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti;
Considerata la necessità di determinare le aliquote relative all’ imposta comunale sugli immobili ai sensi del D.Lgs n.504/92 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art.8 del D.Lgs.504/92 che prevede una detrazione minima per abitazione principale di €.103,29 e la possibilità di elevare tale detrazione sino ad una massimo di €.258,23;
Visto il regolamento comunale attualmente vigente per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, in particolare gli artt.5, 6, 7 e 8 relativi rispettivamente alla determinazione della base imponibile, alla determinazione dell’aliquota, alle esenzioni e alle detrazioni e riduzioni d’imposta;
Ribadito, ai sensi del D.Lgs.504/92 e del vigente regolamento comunale in materia, che l’aliquota non può essere inferiore al 4 per mille e non può superare il 7 per mille;
Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale la conferma per l’esercizio finanziario 2009 delle stesse aliquote deliberate per l’anno 2008 e di fissare conseguentemente le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2009:
- ALIQUOTA I.C.I. PRIMA CASA 5 per mille;
- ALIQUOTA I.C.I ORDINARIA 7 per mille;
- La detrazione per la prima casa é fissata in Euro 104,00;
Dato atto che la misura delle aliquote proposte sono motivate dalla inderogabile necessità di mantenere gli equilibri di bilancio e l’attuale livello dei servizi offerti, finalità che non potrebbero essere conseguite con aliquote inferiori;
Dato atto che le tipologie abitative presenti sul territorio comunale sono:
A2 CIVILE ABITAZIONE
A3 EDILIZIA ECONOMICA
A4 EDILIZIA POPOLARE
A5 ABITAZIONE TIPO ULTRAPOPOLARE
A6 EDILIZIA RURALE
A7 ABITAZIONI IN VILLINI
Visto l’art.3, comma 53 e seguenti, della L.23.12.96 n. 662;
Acquisiti il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed il parere della regolarità contabile entrambi espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
Visto lo statuto dell’ente;
Visto il regolamento di contabilità;
Udita la relazione del Sindaco
Preso atto che non ci sono interventi;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;
1. Di determinare per l’anno 2009, per le ragioni di cui in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni relative all’imposta Comunale sugli immobili:
- ALIQUOTA I.C.I. PRIMA CASA 5 per mille;
- ALIQUOTA I.C.I ORDINARIA 7 per mille;
- La detrazione per la prima casa é fissata in EURO 104,00;
2. Di dare mandato al Responsabile supplente dell’Area Finanziaria per trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze Direzione centrale per la Fiscalità Locale entro 30 giorni dall’esecutività della presente;
3. Di dare atto che il gettito presunto per l’anno 2009 ammonta ad €. 240.000,00;
4. Di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli adempimenti conseguenti.
Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4^ comma, del T.U.E.L..267/2000.