D E L I B E R A

 

 

1) di determinare, con decorrenza 1.1.2008, le aliquote dell'ICI come di seguito specificato :

 

Aliquota  4  per mille abitazione principale unica proprietà su tutto il territorio nazionale, purché il valore catastale dell’immobile non superi € 92.962,00 e sia classificato nella categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 -A/7

 

Aliquota   5    per mille per le altre abitazione principali

 

Aliquota   6    per mille tutti gli altri immobili

 

Aliquota   7    per mille abitazioni tenute sfitte nell'anno

 

 

2) di stabilire le seguenti agevolazioni in tema di detrazioni ICI per i possessori dell’abitazione principale:

 

a) Ai proprietari di una unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché il valore catastale dell'immobile non superi € 92.962,00 e sia classificato nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 -A/7 viene concesso un aumento della detrazione da 104 a € 134.

 

b) Sulla base di richieste documentate, a favore dei contribuenti indicati nel punto a) che versano in particolari situazioni di carattere sociale ai sensi dell'art. 15 comma 6 della Legge 24.12.1993 n. 537, la detrazione concessa è di € 155.

Dette richieste verranno valutate in base alle fasce di reddito approvate nel piano socio-assistenziale in vigore al momento della scadenza della 1^ rata.

 

c) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del Dlgs 504/92.

L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a € 200, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tale ulteriore detrazione di applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1 – A8 – A9.