COMUNE DI OSPITALETTO

               25035 OSPITALETTO (BRESCIA)  Via Mons. G. Rizzi, 24

         Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171

Ufficio Tributi

ICI 2007

 

c/c    61483905   COMUNE DI OSPITALETTO ICI SERVIZIO TESORERIA

                                      VIA MONS. G. RIZZI, 24 OSPITALETTO

da effettuarsi sul bollettino postale modello ministeriale

 

Versamento con modello F/24: Codice Ente G170

 

Delibera del Consiglio Comunale di approvazione aliquote e detrazioni n. 7 del 27.03.2007

 

Aliquota 4        per mille abitazione principale unica proprietà su tutto il territorio nazionale, purché il valore catastale dell’immobile non superi € 92.962,00 e sia classificato nella categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 -A/7 stessa aliquota per garage e box se pertinenza dell'abitazione principale

 

Aliquota 5        per mille per le altre abitazione principali (anche per garage e box se pertinenza dell'abitazione principale)

 

Aliquota  6       per mille tutti gli altri immobili

 

Aliquota  7       per mille abitazioni tenute sfitte nell'anno

 

Detrazione per l'abitazione principale € 104,00

 

a) elevata a € 134,00: ai proprietari di una unica unità immobiliare su tutto il territorio nazionale, adibita ad abitazione principale, purché il valore catastale dell'immobile non superi € 92.962,00 e sia classificato nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 -A/7

 

b) elevata a € 155,00: sulla base di richieste documentate a favore dei contribuenti indicati nel punto A) che versano in particolari situazioni di carattere sociale ai sensi dell’art. 15, comma 6 della Legge 24.12.93 n. 537 (coloro che non raggiungono il minimo vitale).

Dette richieste verranno valutate in base alle fasce di reddito approvate nel piano socio-assistenziale in vigore al momento della scadenza della 1^ rata.

 

 

Non si fa luogo a pagamento quando l'importo complessivo dell'imposta non risulta superiore a € 10.

 

 

P.S : si avvisa che a partire dal 1999 qualora l'importo della detrazione relativa all'abitazione principale fosse superiore all'importo dell'imposta dovuta per la stessa, è possibile applicare la differenza di detrazione al garage, box o cantine, solo nel caso in cui questi siano pertinenza dell'abitazione principale.

 

 

Per gli anni 2005-2006- 2007 non è stata istituita l’addizionale comunale.