IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Adempimenti relativi al 2011
A) ALIQUOTE
- Aliquota ordinaria 5,5 per mille;
- aliquota agevolata del 4 per mille per le unità immobiliari (compresa una sola pertinenza) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli), purché l’utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza.
Per beneficiare dell’agevolazione il soggetto passivo deve presentare all’ufficio protocollo del Comune l’apposito modulo di dichiarazione entro il termine del pagamento della prima rata di acconto, fatto salvo il caso che la condizione per l’applicazione dell’aliquota agevolata si sia verificata in data successiva. La mancata presentazione della domanda entro il sopradetto termine comporta la perdita del beneficio per l’anno stesso.
La dichiarazione ha efficacia anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, fino all’eventuale venire meno della condizione di comodato d’uso gratuito, caso nel quale è necessario presentare apposita dichiarazione di variazione.
- aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte, non concesse in locazione o comodato (a tal fine vengono considerati “sfitti” gli immobili che da oltre un anno non risultano assoggettati alla tariffa rifiuti)
B) ESENZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Per il 2011 è prevista l’esenzione dal pagamento dell’ici per gli immobili che costituiscono abitazione principale.
Per abitazione principale si intende la casa presso la quale il proprietario ha la propria residenza anagrafica. Nel caso in cui l’immobile sia stato posseduto per tutto l’anno 2011 ma la residenza sia stata richiesta in corso d’anno, il contribuente deve versare l’ici per tutti i mesi di possesso antecedenti alla data di richiesta della residenza.
L’esenzione di cui sopra si estende ad una sola pertinenza dell’abitazione principale purché accatastata nella categoria C/6; nel caso di possesso di più pertinenze accatastate nella categoria C/6, la detrazione si estende a quella munita di rendita catastale inferiore.
Si considera abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
C) VERSAMENTO MINIMO
Il Comune di Montichiari ha stabilito che l’importo minimo di versamento è di € 15,00 annui a contribuente.
D) DICHIARAZIONE
A seguito dell’emanazione di provvedimento dirigenziale del 18/12/2008 da parte dell’Agenzia del Territorio, che ha accertato l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del D. Lgs. n. 463 del 18/12/1997, concernenti la disciplina del modello unico informatico. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta.
E) VERSAMENTI
l’ICI viene riscossa direttamente dal Comune sul conto corrente postale n. 79587440, intestato a “Comune di Montichiari - Servizio Tesoreria – ICI”, utilizzando gli appositi bollettini disponibili presso l’Ufficio Tributi e la BCC del Garda.
Il versamento potrà essere effettuato:
- senza addebito di commissioni, presso tutti gli sportelli della BCC del Garda, sia nelle agenzie di Montichiari (in Via Trieste, Via Brescia, Via S. Lorenzo) che nelle altre agenzie del medesimo istituto bancario,
- presso tutti gli sportelli postali, con addebito di commissioni,
- in alternativa, è possibile pagare l'imposta con il modello F24 disponibile presso tutti gli sportelli bancari e postali e presso i Concessionari della riscossione, oltre che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo le apposite istruzioni.
L'utilizzo del modello F24 non ha costi aggiuntivi, consente di pagare in numerosi sportelli e, in particolare, di effettuare compensazioni con crediti d'imposta o contributivi vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria o verso altri Enti. Non è invece prevista la possibilità di compensare crediti ICI con debiti ICI.
Nel modello devono essere riportati: nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del comune di Montichiari (F471); nel campo “anno di riferimento” l'anno di riferimento dell'imposta; nel campo “codice tributo” uno dei seguenti codici:
3902 – Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per i terreni agricoli
3903 – Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per le aree fabbricabili
3904 – Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per gli altri fabbricati
3906 – Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) interessi
3907 – Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) sanzioni
Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso (2011) può essere effettuato in due rate:
la prima entro il 16 giugno;
la seconda entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Tuttavia è previsto che il versamento dell’intera imposta dovuta per l’anno in corso possa avvenire in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, ossia entro il 16 giugno 2011.
E) SEPARAZIONE CONIUGI
L’art. 1, comma 6 della Legge 24/12/07 n. 244, stabilisce che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni,comunale e statale, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Per ulteriori informazioni: www.montichiari.it
Ufficio Tributi 030-9656254, 030-9656257.
IL SINDACO
Elena Zanola