LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 23/10/1992 n. 21, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.L. 08/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni con L. 24/10/1996 n. 556;
Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
Visto la legge 27/12/1997 n. 449;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 8 in data 03/02/2005 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione ordinaria per l’anno 2005;
Dato atto che il Comune di Milzano non ha dichiarato, né chiesto il dissesto finanziario per cui non vi è l’obbligo di applicare l’aliquota del 6 per mille;
Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della Legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%, ai fini I.C.L.;
Acquisiti il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 97 c. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000, “T.U.E.L.”;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
- di confermare le seguenti aliquote I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006:
- cinquevirgolacinque (5,5) per mille per prima casa
- sei (6) per mille per seconda casa, terreni e altri fabbricati
- detrazioni €. 103,29
- per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art, 5 del D.Lgs. 3 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662;
- si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
- di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 66;
- di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs.n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.