COMUNE DI MANERBIO
PROVINCIA DI BRESCIA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 187 DEL 02/12/2008
DELIBERA
1. DI determinare, per l'anno
· 4,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
· 7,0 per mille per le abitazioni sfitte da più di sei mesi;
· 6,5 per mille per gli altri immobili;
2. DI determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, tenendo conto che può essere utilizzata eventualmente anche per la copertura dell'imposta dovuta sulle pertinenze;
3. DI aumentare la detrazione I.C.I., con decorrenza 01.01.2009, al fine di attenuare il carico fiscale sulla prima casa e sulle categorie fiscali più deboli, da Euro
Si precisa pertanto che la proprietà di ulteriori unità immobiliari (terreni, fabbricati, aree fabbricabili) rispetto all’abitazione principale e relative pertinenze, non consente di fruire della detrazione maggiorata, indipendentemente dalle quote di possesso.
Inoltre, per avere titolo alla detrazione maggiorata, in aggiunta alle condizioni sopra indicate, deve sussistere almeno una delle condizioni previste nelle successive lettere a, b, c:
a) reddito lordo per nucleo familiare di:
· Euro 9.500,00 per nuclei familiari formati da 1 sola persona;
· Euro 19.000,00 per nuclei familiari composti da 2 persone;
· Euro 27.000,00 per nuclei familiari composti da 3 persone;
· Euro 31.000,00 per nuclei familiari composti da 4 persone;
· per i nuclei familiari formati da più di 4 persone il reddito di Euro 31.000,00 va aumentato di Euro 6.000,00 per ogni componente il nucleo familiare oltre le quattro persone;
b) presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap, con un livello di invalidità pari al 100%, riconosciuto dall’ASL, indipendentemente dal reddito;
c) residenza in casa di riposo, a seguito di ricovero permanente, del proprietario di un’abitazione principale non locata;
4. DI specificare che le abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori, figli, fratelli e sorelle, in quanto assimilate a quelle principali ai sensi dell’art. 8, comma 5 del Regolamento ICI vigente, sono escluse dal pagamento dell’imposta ai sensi del sopra richiamato art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito nella Legge 126 del 24/07/2008.
Il suddetto beneficio fiscale si applica allorché il soggetto, avente il grado di parentela sopra specificato, al quale è stato concesso il comodato gratuito (comodatario) dell’abitazione, abbia la propria residenza presso la stessa.
Restano, pertanto, escluse dal beneficio dell’aliquota ridotta eventuali ulteriori unità immobiliari concesse in uso gratuito allo stesso comodatario;
5. DI richiamare l’art.10, comma 4 del regolamento ICI vigente, che esclude l’obbligo di effettuare i versamenti allorché l’ammontare annuo dell’imposta dovuta non superi l’importo di Euro 10,33;