I.C.I. 2007
· 4,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze: C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte, soffitte e simili);
· 7,0 per mille per le abitazioni sfitte da più di sei mesi;
· 6,5 per mille per gli altri immobili ;
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta (senza detrazione), quelle concesse in uso gratuito, esclusivamente, a genitori, figli, fratelli e sorelle, allorché il parente comodatario abbia la propria residenza presso l’abitazione stessa, restando escluse dal beneficio dell’aliquota ridotta eventuali ulteriori unità immobiliari concesse in uso gratuito allo stesso comodatario;
per i proprietari di una sola abitazione con valore catastale ( rendita catastale x 105 ) minore o uguale ad Euro 77.468,53 ( non si computa il valore delle pertinenze ).
Si precisa pertanto che, la proprietà di ulteriori unità immobiliari ( terreni, fabbricati, aree fabbricabili ) rispetto all’abitazione principale e relative pertinenze, non consente di fruire della detrazione maggiorata, indipendentemente dalle quote di possesso.
Inoltre, per avere titolo alla detrazione maggiorata, in aggiunta alle condizioni sopra indicate, deve sussistere almeno una delle condizioni previste nelle successive lettere a, b, c :
a) reddito lordo per nucleo familiare di
- Euro 9.500,00 per nucleo familiare formato da 1 sola persona;
- Euro 19.000,00 per nuclei familiari composti da 2 persone;
- Euro 27.000,00 per nuclei familiari composti da 3 persone;
- Euro 31.000,00 per nuclei familiari composti da 4 persone;
- per i nuclei familiari formati da più di 4 persone il reddito di Euro 31.000,00 va aumentato di Euro 6.000,00 per ogni componente il nucleo familiare oltre le quattro persone;
b) presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap, con un livello di invalidità pari al 100 %, riconosciuto dall' A.S.L., indipendentemente dal reddito;
c) residenza in casa di riposo a seguito di ricovero permanente, del proprietario di un’abitazione principale non locata;
Si rammenta che, l’art. 10, comma 4, del Regolamento ICI vigente, esclude l’obbligo di effettuare i versamenti allorché l’ammontare annuo dell’imposta dovuta ( per singolo soggetto ) non supera l’importo di € 10,33.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI sussiste per coloro che, nel corso del 2006 abbiano acquisito la proprietà ( o altro diritto reale di godimento ) di unità immobiliari quali fabbricati, terreni, aree fabbricabili e nei casi di variazioni relative ad immobili ,già posseduti e dichiarati, quali vendite, costituzione di diritti reali di godimento, (es. Terreno agricolo diventato area fabbricabile, ultimazione costruzione del fabbricato, fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni o ristrutturazioni, unità immobiliari che abbiano smesso di essere adibite ad abitazione principale o viceversa).
La dichiarazione deve essere presentata direttamente all’ufficio tributi o spedita, entro i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ( maggio-ottobre )
A PARTIRE DA MAGGIO 2007, SONO A DISPOSIZIONE PRESSO QUESTO UFFICIO GLI APPOSITI MODELLI MINISTERIALI
Il versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, dovrà essere effettuato entro il 16 GIUGNO 2007, utilizzando gli appositi bollettini intestati a COMUNE DI MANERBIO - Servizio Tesoreria - I.C.I. C/C N. 29024221.
I versamenti potranno essere effettuati presso gli uffici postali presenti sul territorio nazionale oppure presso gli sportelli presenti in Manerbio delle banche convenzionate: Bipop Carire, Banco di Brescia, Banca Popolare di Bergamo.
E’ammesso il pagamento a mezzo modello F24.
Il saldo deve essere versato entro il 16 DICEMBRE 2007, ed è pari all'imposta dovuta per l'intero anno, detratto l'acconto versato.