N. 5 del 28.01.2008 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

OGGETTO:   Tariffe per la fruizione dei servizi – Aliquote dei tributi. Determinazioni per l’anno 2008.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO    l’art. 42, comma 2° lett. f)  del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO    il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO    il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 in materia di T.a.r.s.u.;

VISTI    l’art. 3, commi 1 e 7 del D.L. 786/22.12.1981 convertito dalla Legge 26/2/1982, n. 51, nonché il D.M. 31/12/1983 concernenti i “servizi pubblici a domanda individuale”;

PRECISATO che:

a)      la copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale con proventi tariffari e contributi finalizzati, deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;

b)      il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto deve essere coperto con le relative tariffe almeno in misura non inferiore all’80%;

c)      il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani ed equiparati, deve essere coperto con la relativa tassa nella misura del 50%;

d)      il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere esclusivamente destinato alla realizzazione delle opere e degli impianti di depurazione; qualora il Comune sia già provvisto di impianti di depurazione funzionanti e non si trovi in situazione di dissesto, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 14 della Legge 36/94 come successivamente introdotto dall’art. 31 comma 31 della Legge 448/98, i proventi derivanti dai canoni di depurazione e fognatura sono solo prioritariamente destinati alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi;

e)      per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 243  del D.Lgs. n. 267/2000, sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi,  esclusivamente gli Enti Locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30/9/1993 e successive modificazioni, si trovano in situazione strutturalmente deficitaria;

CONSIDERATO che, dai parametri rilevati dall’ultimo conto del bilancio consuntivo approvato dal Comune di Lozio (anno 2006), non risultano le condizioni che determinano la situazione di “deficit strutturale”; pertanto è necessario provvedere alla sola ricognizione delle tariffe dei corrispettivi dei servizi al fine di verificare l’aumento di costi e provvedere quindi all’eventuale revisione delle tariffe;

EVIDENZIATO che il Comune di Lozio gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

- gestione mensa scolastica

e che la percentuale di copertura dei servizi medesimi è del 92,32%;

PRESO ATTO che la gestione del servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) è coperta per il 97,09 % dalle relative entrate tariffarie; 

PRESO ATTO ancora che il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento rifiuti è coperto per il 97,79% dalla relativa tassa;

RITENUTO sulla base delle verifiche effettuate in sede di predisposizione dello schema di bilancio,

-          di confermare per l’anno 2008 le aliquote dei tributi e le tariffe in vigore nell’anno 2007;

-          di confermare altresì l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2008 pari allo 0,2%;

-          di formulare la proposta della riduzione dell’aliquota per l’abitazione principale dal 6 per mille al 5,5 per mille, precisando che, ai sensi dell’art. 1 co. 156 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), la determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2008 compete al Consiglio Comunale;

VISTO l’art.1 co. 169 della Legge 27.12.2006 n° 296 (finanziaria 2007) che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO il D.M. 20 dicembre 2007, contenente la proroga del termine  per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008, differito al 31-03-2008;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 48 del d.lgs. 267/2000;

 

con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1.              di confermare per l’anno 2008 :

-          le aliquote e le tariffe dei tributi, nonché le  tariffe dei servizi pubblici locali in vigore nell’anno 2007;

-          l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2008 pari allo 0,2%.

-          formulare la proposta della riduzione dell’aliquota per l’abitazione principale dal 6 per mille al 5,5 per mille, precisando che, ai sensi dell’art. 1 co. 156 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), la determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2008 compete al Consiglio Comunale;

2.              di approvare le percentuali di copertura dei costi dei servizi in premessa citati;

3.              di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2008 in conformità a quanto previsto dall’art. 172 lett. e) del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

4.              di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, 4° comma, del D.lgs 267/2000;

 

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

 

 

 

PARERI EX D.LGS 267/2000

 

PARERE TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 D.LGS 267/2000

 

 

 

N.    07 del 03.03.2008 DELIBERAZIONE CONSILIARE

 

OGGETTO: Modifica aliquota ICI.

 

 


Il Sindaco comunica che ai sensi della Legge Finanziaria 27/12/2006 N. 296 (Finanziaria 2007) la competenza a deliberare in materia di aliquota ICI è passata dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale.

 

La Giunta Comunale ha proposto la riduzione dell’attuale aliquota ICI sulla prima abitazione e relative pertinenze ed accessori, dal 6 per mille al 5,5 per mille.

Tale manovra tuttavia non comporta una riduzione della previsione del gettito ICI per l’anno 2008 poiché compensata con il gettito proveniente da alcune nuove abitazioni.

 

L’assessore Canossi Domenico interviene segnalando l’opportunità di correggere la definizione del punto all’ordine del giorno, alla luce di quanto esposto dal Sindaco nel primo paragrafo e ribadendo che la modifica dell’aliquota ICI si estende anche alle pertinenze e agli accessori.

 

Conclude il Sindaco segnalando che la variazione dell’aliquota ICI decorre dal 1° Gennaio 2008.

 

Dopo di chè

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la relazione del Sindaco.

Visto l’art. 1 co. 156 della Legge Finanziaria 2007;

Ritenuto di procedere alla riduzione dell’attuale aliquota ICI sulla prima abitazione e relative pertinenze ed accessori, dal 6 per mille all’attuale 5,5 per mille.

Visto l’art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 – 1° co. del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio;

Con Voti favorevoli n. 12, astenuti contrari nessuno espressi dai componenti presenti e votanti nelle forme di legge,

                                                           DELIBERA

 

  1. Di ridurre per l’anno 2008 l’aliquota ICI sulla prima abitazione e relative pertinenze ed accessori, dal 6 per mille all’attuale 5,5 per mille.
  2. Di dare atto del parere espresso in premessa.

 

 

PARERE TECNICO EX ART. 49 D.LGS 267/2000