Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 07.02.2008 (ESTRATTO)
Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione Aliquote e Detrazioni – Anno 2008.
RITENUTO di determinare per l’anno 2008 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.:
- Aliquota del 4 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale e relativa/e pertinenza/e;
- Aliquota del 4 per mille e detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale e relativa/e pertinenza/e concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la occupano come abitazione principale; (Il proprietario al fine di poter usufruire della aliquota ridotta e della detrazione relativa, deve produrre apposita autocertificazione entro il termine del saldo ICI del primo anno; tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quanto permarranno le stesse condizioni con l’avvertenza che la mancata comunicazione dell’agevolazione non è sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997);
- Aliquota del 5 per mille per tutti gli altri immobili;
RITENUTO di confermare, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, la detrazione prevista per l’abitazione principale e relativa/e pertinenza/e (in proprietà, in usufrutto o altro diritto reale di godimento) a € 154,94, per l’anno 2008, allorché ricorra una delle seguenti situazioni e si rispettino contemporaneamente le elencate condizioni:
Situazioni:
* Pensionato Solo:
- Nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- Avere compiuto il 65° anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- Essere in condizione non lavorativa e che possieda redditi propri uguali o inferiori a € 7.278,83 (tale limite è aggiornato di anno in anno sulla base delle variazioni disposte dall’Inps come reddito base per avere diritto alla maggiorazione sociale);
* Pensionati:
- Nucleo familiare formato da sole 2 persone alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- Avere compiuto entrambi il 65° anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- Essere entrambi in condizione non lavorativa, con redditi propri che sommati a quello del coniuge, siano inferiori a € 12.340,51 (tale limite è aggiornato di anno in anno sulla base delle variazioni disposte dall’Inps come reddito base per avere diritto alla maggiorazione sociale);
Condizioni:
* il reddito, di cui sopra, è riferito al periodo di imposta dell’anno precedente a quello di imposizione ICI ed è desumibile, per l’anno 2008, dai redditi 2007 – rigo 1 Mod. CUD; rigo RN Mod. Unico – rigo 6 prospetto di liquidazione Mod. 730;
* i soggetti, di cui sopra, non devono possedere altri immobili oltre all’abitazione principale ed alla o alle relativa/e pertinenza/e in tutto il territorio nazionale;
* i requisiti, di cui sopra, devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e trasmessa all’ufficio tributi di questo Comune entro e non oltre il termine del pagamento del saldo;
* l’agevolazione, di cui sopra, può essere concessa, solo se soddisfa tutte le condizioni richieste, con l’avvertenza che la mancata comunicazione dell’agevolazione non è sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997;