PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

NOTA INFORMATIVA IN DISTRIBUZIONE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI:

                                                                                      

I.C.I. ANNO 2011

 

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sotto indicate (*) con esclusione delle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9

ESENTI

Immobili dati in uso gratuito ai seguenti parenti di primo grado in linea retta: figli e genitori  purché siano stati rispettati i criteri previsti dal Regolamento Comunale all’art. 6 (**) con esclusione delle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9

ESENTI

 

Alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o disabili che risultino residenti in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente con esclusione delle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9

ESENTI

 

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sotto indicate (*) classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9

4 PER MILLE

DETRAZIONE       € 144,00

Abitazioni date in uso gratuito ai parenti (**) classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9

4 PER MILLE

DETRAZIONE      € 144,00

Unità immobiliari non locate possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

4 PER MILLE DETRAZIONE       € 144,00

Altri immobili

7 PER MILLE

 

 (*)  PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI:

 

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina classificati o classificabili in categoria catastale C/2, C/6 e C/7 ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale; qualora le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale C/6 non abbiano i criteri di ubicazione di cui al paragrafo precedente si considerano pertinenza se ubicate ad una distanza non superiore ad 1 Km dall’abitazione principale, da calcolarsi in via area.

Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, devono essere durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione e non locate.

Il beneficio è esteso ad un’unica unità immobiliare per ogni categoria prevista ( C/2, C/6 e C/7) ancorchè in presenza di contitolarità dell’immobile adibito ad abitazione principale.

 

(**) ABITAZIONI IN USO GRATUITO A PARENTI Art. 6

 

Si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito, senza l’esistenza di un diritto reale di godimento, ai seguenti parenti di primo grado in linea retta: figli e genitori.

L’uso gratuito è provato dall’assenza di locazione accertata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalla residenza anagrafica del parente.

La dichiarazione di cui sopra DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’UFFICIO TRIBUTI ENTRO IL TERMINE STABILITO PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA (per il 2011 entro il 16 giugno). Le dichiarazioni presentate successivamente avranno effetto a decorrere dall’anno successivo.

Si ricorda che nella dichiarazione devono essere contenuti gli estremi catastali delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ( sezione, foglio, numero, subalterno e/o protocollo e anno).

In caso di variazione di quanto dichiarato il contribuente deve darne formale comunicazione all’ufficio tributi entro il 31 dicembre dell’anno nel quale le stesse si sono verificate.