OGGETTO: Determinazione aliquota ICI e relativa detrazione per l’anno 2009.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 6 del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede di stabilire contestualmente all’ approvazione del bilancio di previsione l’aliquota ICI;
Che qualora deliberate, entro i suddetti termini, oltre il 1° gennaio dell’anno di riferimento, hanno comunque efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L.23.12.2000 n. 388;
Che in mancanza di approvazione , nei termini indicati, delle aliquote, le stesse di intendono prorogate di anno in anno;
Visto l’art. 77 bis comma 30 del Decreto Legge 112/2008 ha disposto per il triennio 2009/2011 il blocco di ogni tipologia di aumento tariffario da parte dei Comuni, tranne che per la TARSU;
Visto l’art.6 comma 1, primo periodo, del D.Lgs.504/1992, modificato in seguito all’approvazione della Legge Finanziaria per il 2007 , che indica quale organo competente a deliberare le tariffe in materia di ICI non più la Giunta ma il Consiglio Comunale;
Visto l’ar. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 che prevede a decorrere dall’anno 2008 l’esclusione dell’ ICI adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8-A9 e AIRE per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 comma 2 e 3 del citato decreto 504/92;
Riconfermato che l’aliquota non inferiore al 4 per mille, non può superare il 7 per mille;
Verificato il gettito del tributo dell’anno in corso con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dall’ufficio comunale dei tributi risulta essere di €. 656.000,00;(somma tra ici e rimborso per abitazione principale)
Visto il D.L.93 del 27.05.08 che disciplina l’esenzione del fabbricato adibito ad abitazione principale;
Che lo stato rimborserà poi ai comuni la minore imposta derivante dall'esenzione in due tranche nel corso dell'anno 2009 e previa certificazione.
Che la legge finanziaria stabilisce anche che l'ammontare dei trasferimenti compensativi, dovuti ai comuni in relazione alla nuova detrazione statale, viene determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 29 maggio 2008.
Udita la relazione del responsabile del servizio finanziario che quantifica in € 60.000 circa il minore introito ici derivante dalla maggiore detrazione sull’abitazione principale, che comunque verrà rimborsato dallo Stato secondo la normativa vigente in due tranche nell’anno 2008 e con un eventuale ulteriore conguaglio nel maggio 2009;
Che, inoltre, il gettito del tributo dell’anno in corso con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dall’ufficio comunale dei tributi risulta essere di €. 656.000,00
Udita la proposta della Giunta che in relazione ai predetti criteri ritiene di confermare in € 205.00 la detrazione per l’abitazione principale e al 5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale, mentre al 7 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili,
Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli
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