Delibera n. 3 del 12.03.2008
OGGETTO: Determinazione aliquota ICI e relativa detrazione per l’anno 2008.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 6 del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede di stabilire contestualmente all’ approvazione del bilancio di previsione l’aliquota ICI;
Visto l’art.11 comma 2 della Legge 296 del 27.12.06 (Legge finanziaria per il 2007) che prevede che gli enti locali possono deliberare le tariffe dei tributi entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ossia per l’anno 2008 entro il 31.03.08, (Decreto 20/12/07 Ministero interno proroga delibera del bilancio 2008)
Che qualora deliberate, entro i suddetti termini, oltre il 1° gennaio dell’anno di riferimento, hanno comunque efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno di approvazione del bilancio;
Che in mancanza di approvazione , nei termini indicati, delle aliquote, le stesse di intendono prorogate di anno in anno;
Visto l’art.6 comma 1, primo periodo, del D.Lgs.504/1992, modificato in seguito all’approvazione della Legge Finanziaria per il 2007 (L.296/06) , che indica quale organo competente a deliberare le tariffe in materia di ICI non più
Riconfermato che l’aliquota non inferiore al 4 per mille, non può superare il 7 per mille;
Verificato il gettito del tributo dell’anno in corso con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dall’ufficio comunale dei tributi risulta essere di €. 678.000,00;
Visto l’art.8 del D.Lgs.504/92, modificato con il 3 comma dell’art.55 della L.662/96, che prevede ai fini della detrazione dell’imposta comunale sugli immobili le seguenti possibilità:
§ Ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
§ L’importo minimo di Euro 103,00 può essere elevato fino a Euro 258,00 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio
§ Visto l’art.2 della legge finanziaria per il
§ Per lo "sconto", spettante dal 2008 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e nel limite massimo di 200 euro, trovano applicazione le stesse regole sancite dall'articolo 8 del dlgs n. 504 del 1992 per la detrazione comunale, ad esclusione delle categorie catastali A1 – A8 – A9, e alle abitazioni concesse in uso gratuito”
Lo stato rimborserà poi ai comuni la minore imposta derivante dall'ulteriore detrazione in due tranche nel corso dell'anno 2008.
La legge finanziaria stabilisce anche che l'ammontare dei trasferimenti compensativi, dovuti ai comuni in relazione alla nuova detrazione statale, viene determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.
Udita la relazione del responsabile del servizio finanziario che quantifica in € 60.000 circa il minore introito ici derivante dalla maggiore detrazione sull’abitazione principale, che comunque verrà rimborsato dallo Stato secondo la normativa vigente in due tranche nell’anno 2008 e con un eventuale ulteriore conguaglio nel maggio 2009;
Che, inoltre, il gettito del tributo dell’anno in corso con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dall’ufficio comunale dei tributi risulta essere di €. 678.000,00
Udita la proposta della Giunta che in relazione ai predetti criteri ritiene di confermare in € 205.00 la detrazione per l’abitazione principale,
Sentito l’intervento del consigliere Bortolotti che chiede la diminuzione dell’aliquota per l’abitazione principale al 4 per mille;
Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con voti favorevoli n. 10 – astenuti n. 2 (Orioli,Bortolotti)
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