PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

COMUNE DI GAVARDO

Provincia di Brescia

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 ANNO 2008

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

 

Visti gli artt. 6 e 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs n. 446/1997;

Visto il vigente Regolamento comunale delle entrate;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15 dicembre 1999 e successive modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 09 gennaio 2008 con la quale sono stati determinati, ai fini del calcolo dell’ICI,  i valori delle aree edificabili per l’anno 2008 ed il valore delle aree con volumetria definita;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 05 febbraio 2008 con la quale sono state determinate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Legge finanziaria 2008;

Visto il Decreto Legge . 93 del 27 maggio 2008;

 

 

 

RENDE NOTO CHE

 

SONO ESCLUSE DAL PAGAMENTO DELL’ICI:

 

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  ad eccezione di quelle di categoria catastale  A1 (tipo signorile)  A8 (ville)  e A9 (palazzi, castelli);

- le pertinenze dell’abitazione principale di cui sopra, anche se distintamente iscritte in catasto (garage, box auto, soffitta, cantina ecc.);

-   le  seconde  case  (ad  eccezione  di  quelle  di  categoria catastale A1, A8 E A9) date in   uso gratuito, senza l’esistenza di un diritto reale di godimento, a parenti o affini (figli e genitori, suocero/a, genero/nuora): l’uso gratuito deve essere provato dall’assenza di locazione accertata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalla residenza anagrafica del parente o affine;

-   gli alloggi non locati posseduti dagli anziani che risultino residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente;

-   le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

Per tutti gli altri fabbricati e/o aree edificabili:

 

1)      Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, ai fini dell’I.C.I., le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 % (cinque per cento) ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 662 del 23.12.1996 e segnatamente dall’art. 3, comma 48 e seguenti.

2)      L’I.C.I. è determinata applicando al valore dei singoli immobili le aliquote di seguito riportate:

-    5

  (cinque per mille) per abitazione principale di categoria A1, A8 E A9

-    5

  (cinque per mille) per esercizi di vicinato, di cui all’art. 4, comma 1°-lett. D, del D.lgs n. 114/1998, in attività, dove viene esercitata prevalentemente l’attività di vendita del settore alimentare, nonché per i laboratori, magazzini, pertinenze dell’unità commerciale stessa;

-    6,5 (sei virgola cinque per mille) per tutti gli altri fabbricati;

-    6,5 (sei virgola cinque per mille) per le aree edificabili.

3)      La detrazione dell’imposta, per l’unità immobiliare di categoria A1, A8, A9 direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è stabilita in € 103,29.  

L’Amministrazione Comunale concede altresì  un’ulteriore detrazione di € 61,98 per i nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne o da una coppia di anziani con capo famiglia ultrasessantacinquenne che possiedano la sola casa di abitazione e che rientrino nel limite di reddito ISEE di € 9.000,00; gli interessati dovranno consegnare all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione in carta semplice allegando lo stato di famiglia e copia dichiarazione ISEE.

4)      L’imposta non è dovuta qualora l’ammontare complessivo della stessa sia uguale o inferiore all’importo minimo stabilito in € 5,00.

5)      Il pagamento dell’Imposta dovuta al Comune potrà essere effettuato in un’unica soluzione, per l’intero ammontare, entro il 16 giugno oppure in due soluzioni:

-    Acconto entro il 16 giugno, per l’importo pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’intero anno 2007;

-    Saldo dall’ 1 al 16 dicembre, per l’importo pari alla differenza tra l’imposta annuale dovuta e l’acconto già versato.

6)      Il versamento dell’imposta può essere effettuato tramite bollettino di C/C postale oppure tramite Mod. F24:

-    il bollettino postale deve essere intestato a Comune  di Gavardo I.C.I. – Servizio Tesoreria – con l’indicazione del C/C P.  N. 51760270;  

-    Il Mod. F24 può essere utilizzato presso banche, agenti per la riscossione e uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente: con il Mod. F24 possono essere compensati eventuali crediti del contribuente relativi ad altri tributi erariali o locali ed a contributi previdenziali ed assicurativi. Per il versamento devono essere indicati i seguenti codici:

-    Codice comune: D940

-    Codici tributo: abitazione princip. 3901, terreni agricoli 3902, aree edificabili  3903, altri fabbricati 3904.

7)      Con  l’introduzione del Modello  Unico  Informatico  Notarile  e  dell’Anagrafe, non è obbligatorio presentare la dichiarazione  ICI  relativa  ad  atti  di  compravendita  di immobili effettuati da persone fisiche o giuridiche nell’anno 2007.  
Rimane obbligatoria la dichiarazione nei casi di:

-    soggetti che modificano quanto già dichiarato o comunicato sulla detrazione abitazione principale;

-    assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia;

-    variazioni di caratteristiche dell’immobile (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile);

-    compravendita o variazione di valore dell’area fabbricabile;

-    contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;

-    sottoscrizione o cessazione di contratto locazione finanziaria;

-    soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico artistico, gli immobili inagibili, i soggetti esenti ex art. 7 D.Lgs. 504/92;

e per tutti gli altri casi in cui l’evento da dichiarare, che incide pertanto sull’obbligazione ICI, non ha dato luogo a variazioni catastali.

La dichiarazione ICI relativa alle variazioni intervenute nell’anno 2007 dovrà essere presentata nell’anno 2008 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2007.

8)      Eventuali informazioni e chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta potranno essere richieste telefonando al numero verde 800 141 500 interno 9 – 107.

9)      Alla presente informativa si allega copia del Regolamento e tabella con i valori delle aree edificabili.

 

Gavardo, 30 MAGGIO 2008                           

                                                                                                                      IL RESPONSABILE

     - Dott.ssa Zambelli Daniela -

 

VALORI  MEDI  AREE  EDIFICABILI  -   ANNO 2008

Zona omogenea

Denominazione zona

Unità

 di misura

ZONA 1

(cens. Gavardo)

ZONA 2

(cens. Sopraponte/ soprazocco)

Non urbanizzata

Urbanizzata

Non urbanizzata

Urbanizzata

A

Centro Storico

Euro/mc.

-

139,13

-

139,13

B

Residenziale esistente e di   completamento

Euro/mq.

-

154,95

-

119,27

Ba

Residenziale di completamento nei lotti liberi

Euro/mq.

-

151,21

-

117,46

B1

Residenziale rada esistente e di completamento

Euro/mq.

-

143,71

-

116,21

B1a

Residenziale rada di completamento nei lotti liberi

Euro/mq.

-

139,13

-

112,47

 

C

 

Residenziale di espansione

Euro/mc.

77,47

106,22

77,47

106,22

PEEP

Euro/mq.

38,74

 

38,74

 

D1

Produttiva esistente e di completamento

Euro/mq.

-

131,26

-

131,26

D2

Commerciale esistente e di completamento

Euro/mc.

-

84,97

-

84,97

 

D3

 

Produttiva di espansione da convenzionare

Euro/mq.

93,73

124,97

93,77

124,97

PIP

Euro/mq.

46,85

-

46,85

-

D4

Commerciale di espansione convenzionata

Euro/mc.

56,23

84,97

56,23

84,97

 

Per le volumetrie definite a destinazione residenziale assegnate dal vigente P.R.G. il valore medio è determinato nella misura pari a quanto stabilito per le zona “C - Residenziale di espansione”.