CONSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'ICI PER L’ANNO 2009
PREMESSO che con il D.Lgs 30/12/1992, n° 504, e successive modificazioni è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
VISTO l’art. 30, comma 14, della Legge 488/99;
VISTA la legge finanziaria n° 244/2007, che attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote e delle detrazioni, al Consiglio Comunale;
VISTO l’art.1 del D.lgs 93/2008 convertito dalla legge 126/08 che ha esentato dal pagamento dell’ ICI l’abitazione principale;
VISTA la risoluzione ministeriale n.12/2008 che ha fornito puntualmente l’interpretazione della norma riguardo a pertinenze, comodato a parenti, immobili a disposizione dei soggetti iscritti all’AIRE, immobili a disposizione di anziani ricoverati permanentemente in strutture di ricovero ed immobili appartenenti a cooperative a proprietà indivisa;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.9/2008 con la quale sono state fissate le aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2008;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’ Ici adottato in data odierna con propria deliberazione n. ;
CONSIDERATO che:
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di favorire accordi fra proprietari di immobili, fra organizzazioni dei proprietari e conduttori, stabilire un’aliquota favorevole per i proprietari stessi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, ai sensi dell’art. 2 comma 4° della Legge 9/12/98, n.431, sulla disciplina delle locazioni;
ATTESO che, le abitazioni principali accatastate nelle categorie A1, A8,A9 e relative pertinenze, continuano a godere delle agevolazione già previste nell’anno 2008;
RITENUTO di confermare per, l’anno 2009, le seguenti aliquote:
1)nella misura del 4 per mille della rendita catastale per:
-unità immobiliari, con relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche residenti nel Comune accatastate nelle categorie A1, A8, A9;
-immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi fra proprietari e conduttori, ai sensi dell’art.2 comma 3° della Legge 9/12/98 n° 431.
2)nella misura del 7 per mille per:
-gli immobili destinati a seconda casa locata, seconda casa non locata fino a due anni, seconde abitazioni site in località Caregno, immobili destinati ad attività artigianale, industriale, commercio al dettaglio e ingrosso, grande distribuzione, istituti di credito e aree fabbricabili;
3)nella misura del 9 per mille per:
-gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da oltre due anni, poiché questo Comune è considerato ad alta tensione abitativa, ai sensi della Legge 431/98;
RITENUTO di confermare, per l’anno 2009, la detrazione nella misura di € 103,30 per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9;
RITENUTO altresì di chiarire il trattamento riservato dal Comune alle seguenti fattispecie, in ordine all’assimilazione all’abitazione principale e quindi all’esenzione dall’ICI:
-pertinenze dell’abitazione principale ( box, cantine e soffitte appartenenti alle categorie catastali c2 e c6).
-l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica ai parenti in linea retta di primo grado( genitori-figli, figli-genitori) purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale.
-l’abitazione che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo. Questa disposizione si applica a condizione che tale soggetto non sia titolare, in questo Comune, del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale.
-unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari.
-unità immobiliari regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari o diversamente denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93 del DPR n. 616/1977.
-le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili.
-le abitazioni sfitte tenute a disposizione di persone ricoverate in istituti di cura di qualsiasi genere, comprese case albergo, case di riposo e simili.
Dato atto che, sul presente provvedimento ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267, circa la regolarità tecnica e contabile, la Responsabile dell’area economico-finanziaria Patrizia Barbieri, in data 18/03/09;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1)Di determinare per l’anno 2009 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili come segue:
A)nella misura del 4 per mille della rendita catastale per:
-unità immobiliari, con relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche residenti nel Comune accatastate nelle categorie A1, A8, A9;
-Immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi fra proprietari e conduttori, ai sensi dell’art.2 comma 3° della Legge 9/12/98 n° 431. Entro 30 giorni dalla registrazione del contratto presentare all’Ufficio Tributi una copia dello stesso corredata da autocertificazione attestante la superficie utilizzata per il calcolo.
B)nella misura del 7 per mille per:
-gli immobili destinati a seconda casa locata, seconda casa non locata fino a due anni, seconde abitazioni site in località Caregno, immobili destinati ad attività artigianale, industriale, commercio al dettaglio e ingrosso, grande distribuzione, istituti di credito e aree fabbricabili;
C)nella misura del 9 per mille per:
-gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da oltre due anni, poiché questo Comune è considerato ad alta tensione abitativa, ai sensi della Legge 431/98;
2) Di confermare, per l’anno 2009, la detrazione nella misura di € 103,30 per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9;
3) Di dare atto che il presente provvedimento è fatto nel pieno rispetto del blocco delle tariffe tributarie imposto dal comma 7 dell’art. 1 del D.lgs 93/08 convertito dalla Legge 126/08;
4) Di dare infine atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.Michele Gussago) (Dott.ssa Carmelina Barilla)