CONSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L'ANNO 2008
PREMESSO che con il D.Lgs 30/12/1992, n° 504, e successive modificazioni è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
VISTO l’art. 30, comma 14, della Legge 488/99;
VISTA la legge finanziaria n° 244/2007;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Ici adottato in data odierna con propria deliberazione n. 8,
CONSIDERATO che:
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di favorire accordi fra proprietari di immobili, fra organizzazioni dei proprietari e conduttori, stabilire un’aliquota favorevole per i proprietari stessi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, ai sensi dell’art. 2 comma 4° della Legge 9/12/98, n.431, sulla disciplina delle locazioni;
RILEVATO CHE:
detta imposta è stata prevista con un gettito che richiede la determinazione dell’aliquota come segue:
- unità immobiliari, con relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche residenti nel Comune;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli, figli-genitori) ed utilizzate come abitazione principale con residenza anagrafica;
- unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’art. 2 comma 3° della Legge 9/12/98, n.431, sulla disciplina delle locazioni;
- unità immobiliari sfitte tenute a disposizione di persone ricoverate in istituti di cura di qualsiasi genere, comprese case albergo, case di riposo e simili;
3. nella misura del 9 per mille per:
- gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da oltre due anni, poiché questo Comune è considerato ad alta tensione abitativa, ai sensi della Legge 431/98;
VISTO l’art.9 comma 2 del regolamento ICI che stabilisce un’ulteriore detrazione pari all’ 1.33 per mille della base imponibile, di cui all’art.6 del citato regolamento, comunque non superiore a € 200.00 e non applicabile alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
Dato atto che, sul presente provvedimento ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267, circa la regolarità tecnica e contabile, la Responsabile dell’area economico-finanziaria Alessandra Richiedei, in data 29/02/08;
Con voti favorevoli n.13 e n.5 contrari (La Civica e C.S.U.) essendo n. 18 i presenti e i votanti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
-unità immobiliari, con relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche residenti nel Comune;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli, figli-genitori) ed utilizzate come abitazione principale con residenza anagrafica;
-unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’art. 2 comma 3° della Legge 9/12/98, n.431, sulla disciplina delle locazioni;
-unità immobiliari sfitte tenute a disposizione di persone ricoverate in istituti di cura di qualsiasi genere, comprese case albergo, case di riposo e simili;
-l’abitazione che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo. Il soggetto passivo non assegnatario determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota e la detrazione previste per l’abitazione principale in proporzione alla quota posseduta. Questa disposizione si applica a condizione che tale soggetto non sia titolare, in questo Comune, del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione.
C. nella misura del 9 per mille per:
- gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da oltre due anni, poiché questo Comune è considerato ad alta tensione abitativa, ai sensi della Legge 431/98;
2)Di determinare le detrazioni d’imposta esclusivamente per l’abitazione principale, per l’abitazione che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo a condizione che tale soggetto non sia titolare, in questo Comune, del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate, nella seguente misura:
- € 103.30 e un’ulteriore detrazione pari all’ 1.33 per mille della base imponibile, di cui all’art.6 del regolamento ICI, comunque non superiore a € 200.00 e non applicabile alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
3) Di dare infine atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.Michele Gussago) (Dott.ssa Carmelina Barilla)