delibera n.11 del 20/03/07
CONSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'ICI
PREMESSO che con il D.Lgs 30/12/1992, n° 504, e successive modificazioni è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
RITENUTO di determinare per il 2007 l’aliquota nella misura differenziata in relazione alla diversa tipologia di immobili presenti sul territorio;
VISTO l’art. 30, comma 14, della Legge 488/99;
VISTA la legge finanziaria n° 296 del 27/12/2006;
VISTO il nuovo regolamento per l’applicazione dell’Ici adottato in data odierna con propria deliberazione n. 10,
CONSIDERATO che:
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di favorire accordi fra proprietari di immobili, fra organizzazioni dei proprietari e conduttori, stabilire un’aliquota favorevole per i proprietari stessi che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, ai sensi dell’art. 2 comma 4° della Legge 9/12/98, n.431, sulla disciplina delle locazioni;
RILEVATO CHE:
Detta imposta è stata prevista con un gettito che richiede la determinazione dell’aliquota come segue:
- unità immobiliari, con relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche residenti nel Comune;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli, figli-genitori) ed utilizzate come abitazione principale con residenza anagrafica;
- unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’art. 2 comma 3° della Legge 9/12/98, n.431, sulla disciplina delle locazioni;
- unità immobiliari sfitte tenute a disposizione di persone ricoverate in istituti di cura di qualsiasi genere, comprese case albergo, case di riposo e simili;
- gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da oltre due anni, poiché questo Comune è considerato ad alta tensione abitativa, ai sensi della Legge 431/98;
Visto l’art.5 comma 5 del nuovo regolamento ICI che stabilisce la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,30 e riconosce la maggior detrazione limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico -sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento in materia di agevolazioni economiche ad integrazione del piano socio – assistenziale;
Ritenuto opportuno confermare la maggior detrazione riconosciuta ai soggetti sopracitati come specificato nel regolamento in materia di agevolazioni economiche ad integrazione del piano socio – assistenziale anno 2006 approvato con delibera di Consiglio n.19 del 20/02/2006, salvo eventuali compensazioni;
Dato atto che, sul presente provvedimento ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267, circa la regolarità tecnica e contabile, la Responsabile dell’area economico-finanziaria Alessandra Richiedei, in data 16/03/07;
Con voti favorevoli n.13, n 2 contrari (CSU) astenuti n.5 (la civica) essendo n.20 i presenti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- unità immobiliari, con relative pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche residenti nel Comune;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli, figli-genitori) ed utilizzate come abitazione principale con residenza anagrafica;
- unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’art. 2 comma 3° della Legge 9/12/98, n.431, sulla disciplina delle locazioni;
- unità immobiliari sfitte tenute a disposizione di persone ricoverate in istituti di cura di qualsiasi genere, comprese case albergo, case di riposo e simili;
- gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da oltre due anni, poiché questo Comune è considerato ad alta tensione abitativa, ai sensi della Legge 431/98;
2) Di dare infine atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Quindi, con separata e specifica votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano dai 20 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4 del T.U.E.L., approvato con Dlgs. n. 267 del 18/8/2000.
Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.Michele Gussago) (Dott.ssa Carmelina Barilla)